CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE 2007-2010
GST Logistica Italia s.r.l. Sede di Atessa (CH)
Contrattazione integrativa a livello aziendale ai sensi dell' art. 10, Capo 3°, Titolo 2° del CCNL Terziario e Servizi del luglio 2004, con estensione ad argomenti particolari, formanti oggetto di libera contrattazione anche ai sensi delle vigenti norme di legge e di CCNL e ferma la separazione delle rispettive responsabilità e ruoli degli Imprenditori e delle Organizzazioni Sindacali.
Il giorno 18 gennaio 2007, presso la sede operativa dell aGST Logistica Italia s.r.l. Di Atessa (CH),
tra la GST Logistica Italia s.r.l. rappresentata dal sig. Nicola Dell'Orefice, dal sig. Alessio Dell'Orefice e l'ing.Roberto D'Ancona da una parte
e dall’altra le RSA Caravaggio Eusebio, Di Pietro Nicolino, Mancini Roberto e le Segreterie Provinciali di Filcams-CGIL e Fisascat-CISL rappresentate dai sig.ri Andrea Gagliardi e Mario Miccoli;
è stato raggiunto un accordo su tutti i punti di seguito esposti:
Premessa : Sicurezza sul Lavoro
Le Parti dichiarano che è profondamente condiviso l’obiettivo essenziale di realizzare la massima sicurezza sul lavoro e protezione ambientale e concordano di sviluppare la massima sensibilizzazione dell'intera struttura aziendale al fine di elevare ulteriormente il livello di protezione e di sicurezza presenti in Azienda.
1. RELAZIONI SINDACALI
La Direzione Aziendale e la rappresentanza sindacale riconfermano che le relazioni sindacali in atto sono improntate ai seguenti principi:
- pari dignità fra le parti sociali;
- separazione rigorosa dei rispettivi ruoli e responsabilità;
- rispetto delle leggi, dei contratti e degli accordi;
I principi sopra riportati consentono la realizzazione di una realtà aziendale di avanguardia, coniugando armoniosamente efficienza e flessibilità, necessarie alle caratteristiche e dimensioni aziendali, con lo sviluppo di sempre nuovi miglioramenti delle relazioni sindacali aziendali.
Ciò premesso, le parti concordano quanto segue:
Ogni eventuale contrasto interpretativo su aspetti contrattuali o di prassi che non sia stato sciolto a livello aziendale tra Direzione Aziendale e RSA/RSU, sarà esaminato in un incontro tra la Direzione Aziendale e le RSA/RSU con la presenza delle Segreterie Provinciali di Filcams-CGIL e Fisascat-CISL.
2. INFORMAZIONE
Le parti concordano incontri aziendali annuali fra Direzione Aziendale e RSA/RSU con la presenza delle Segreterie Provinciali di Filcams-CGIL e Fisascat-CISL al fine di un reciproco scambio di idee sulle prospettive di sviluppo e sui programmi aziendali, con particolare riferimento alle influenze dei predetti programmi (oppure di eventuali sostanziali modifiche operative), sui livelli occupazionali aziendali.
Quanto sopra non esclude la possibilità di incontri su specifici problemi sindacali correnti.
L'Azienda fornirà anche i seguenti dati di supporto alla discussione:
Numero degli occupati in Azienda alla fine di ogni anno, disaggregato per livello e per sesso.
Costo del lavoro annuo compreso l’ammontare totale delle spese viaggio
L’andamento del fatturato complessivo e del margine lordo commerciale
In aggiunta all'incontro sopra previsto l’Azienda periodicamente convocherà le RSA/RSU con la presenza delle Segreterie Provinciali di Filcams-CGIL e Fisascat-CISL per un ulteriore colloquio informativo sulla situazione generale di mercato e sulle prospettive aziendali e per illustrare i conteggi delle anticipazioni/saldo del premio Aziendale
3. DIRITTI SINDACALI
Il numero di ore di permessi sindacali per attività RSA/RSU, viene definito in 3 ore per dipendente e stabilito entro il mese di gennaio sulla media dipendenti riferita all'anno precedente. A tale scopo saranno conteggiati i lavoratori con ogni tipologia di contratto.
Le ore di permesso utilizzate per incontri con la Direzione Aziendale non verranno scalcolate dal suddetto monte ore.
Periodo di prova
Durante il periodo di prova il Lavoratore sarà informato sull'andamento della sua prova.
4. SICUREZZA E AMBIENTE DI LAVORO
Fermo restando che la normativa vigente in materia di Sicurezza sul lavoro definisce le responsabilità dei preposti e della Direzione Aziendale per l’organizzazione del lavoro e l’assegnazione dei compiti (DLgs 626/94 e successive modifiche), Le Parti convengono che è compito primario di tutta la catena organizzativa (Datore di lavoro – Dirigenti – Preposti e Lavoratori) assicurare il massimo livello di sicurezza nell’organizzazione/esecuzione dei lavori attraverso l’allocazione delle opportune risorse umane e tecniche.
5. PARI OPPORTUNITA’
Premesso che le parti considerano l'argomento pari opportunità uomo-donna importante e meritevole di attenzione, viene concordato quanto segue:
la Direzione Aziendale e le RSA/RSU si incontreranno con cadenza biennale per trattare l'argomento delle pari opportunità.
6. FORMAZIONE PROFESSIONALE
Le parti considerano l'argomento della formazione professionale decisivo per le prospettive di sviluppo aziendali e professionali per i lavoratori.
L'Azienda si attiverà per organizzare corsi di formazione su tecnologie produttive, qualità, perfezionamento e quant'altro si dovesse ritenere necessario per raggiungere gli obiettivi sopra descritti.
A tale scopo l'Azienda impegnerà annualmente risorse economiche proprie sulla formazione dei propri lavoratori e i programmi formativi saranno illustrati in apposito incontro annuale con le RSA/RSU. Per l'anno 2007 le suddette risorse ammonteranno ad Euro 10.000,00
Le parti concordano, altresì, sulla necessità accedere ai fondi interprofessionali di formazione continua e si danno atto della necessità di procedere congiuntamente all'elaborazione dei piani formativi.
7. STABILIZZAZIONE OCCUPAZIONALE
L'Azienda rientrerà nei limiti percentuali previsti per le assunzioni a tempo determinato e con contratti di somministrazione di cui all'art. 63 CCNL entro la scadenza del presente contratto.
Al fine di far fronte ad eventuali esigenze straordinarie di attività, l'Azienda attiverà contratti di lavoro a tempo determinato diretti, con durata non inferiore a 3 mesi, salvo particolari esigenze di sostituzione.
Al secondo contratto a tempo determinato, il Lavoratore sarà inserito in una apposita lista di priorità a cui l'Azienda dovrà accedere sia per le ulteriori assunzioni a tempo determinato che per quelle a tempo indeterminato.
Ai lavoratori a tempo determinato verrà riconosciuto un trattamento che prevederà il riconoscimento di tutte le normative e maggiorazioni retributive attualmente adottate in Azienda e nel presente accordo compreso il Premio di Risultato.
8. ORARIO DI LAVORO
L'orario di lavoro è normalmente articolato su 5 giorni a settimana con turni di lavoro di 8 ore, fermo restando l'applicazione di tutti gli istituti come da CCNL.
Part-Time
L'Azienda valuterà attentamente, anche tramite un confronto con le RSA/RSU, tutte le eventuali richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da Full-Time a Part-Time, in maniera particolare quelle provenienti da lavoratrici madri.
Lavoro notturno
Il lavoro notturno sarà retribuito con una maggiorazione oraria del 30%
Lavoro su turni avvicendati
Il lavoro su turni avvicendati verrà retribuito con una maggiorazione oraria, aggiuntiva rispetto alle altre maggiorazioni, del 1,5%
Lavoro di sabato, domenica e festivo
Il lavoro svolto di sabato verrà retribuito come di seguito descritto:
Per turni di lavoro fino ad 8 ore:
maggiorazione oraria del 50%
1 buono benzina di Euro 15,00
Per eventuali ed eccezionali turni di lavoro maggiori di 8 ore:
maggiorazione oraria del 50%
1 buono benzina di Euro 25,00
4 ore di ulteriori permessi retribuiti
9. CONGEDI / PERMESSI / ASPETTATIVA
CONGEDI PARENTALI
Congedo di paternità
Ai padri che ne facciano richiesta, in occasione della nascita o dell’adozione dei figli, sono riconosciuti 2 giorni di ulteriore permesso retribuito oltre alla possibilità di utilizzare nr. 24 ore di Permessi retribuiti di cui all’art. 140 CCNL 2004, al fine di permettere un armonico inserimento nell'ambiente familiare durante il primo mese.
Etilismo e Tossicodipendenza
Ai lavoratori affetti da tossicodipendenza o etilismo l'Azienda riconoscerà, a richiesta, un periodo di aspettativa non retribuita non superiore a mesi dodici, per documentate necessità di terapia riabilitativa, da eseguirsi presso il SSN o presso strutture specializzate riconosciute dalle competenti istituzioni.
Aspettativa non retribuita
E' facoltà del Lavoratore richiedere un periodo di aspettativa non retribuita, per motivi familiari, non superiore a mesi tre nell'arco dell'intero rapporto di lavoro.
Lavoratori studenti
L’art. 148, capo 5°, Titolo 5° CCNL 2004 viene cosi integrato:
Dopo la frase: "Ai Lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esami e che in base alla legge 20.5.1970, n.300, hanno diritto di usufruire di permessi giornalieri retribuiti, le aziende concederanno altri cinque giorni retribuiti, pari a 40 ore lavorative all'anno, per la relativa preparazione".
Viene aggiunta la frase: "Il diritto a tali giorni retribuiti viene esteso, per la preparazione di esami o di interrogazioni anche ai Lavoratori che frequentano corsi regolari di studio in scuole primarie, secondarie, di qualificazione professionale, statali, regionali, comunali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali".
10. TICKET RESTAURANT e INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA
Tutti i Lavoratori, con turno di lavoro di almeno 6 ore, riceveranno un ticket restaurant del valore sotto indicato per ogni giorno di effettivo lavoro:
dal 01/01/07 Euro 1,50
dal 01/01/08 Euro 1,80
dal 01/01/09 Euro 2,40
dal 01/01/10 Euro 2,69
Resta inteso che ai lavoratori che attualmente beneficiano dell'indennità sostitutiva di mensa di Euro 134,28 mensili, il suddetto ticket non verrà riconosciuto, fermo restando la continuità dell'erogazione di tale indennità.
In prospettiva dell'armonizzazione dei trattamenti riconosciuti per il pasto, le parti concordano di incontrarsi entro la scadenza del presente accordo,
11. PARTE ECONOMICA
PREMIO AZIENDALE VARIABILE
Con decorrenza 01.01.2007 viene istituito un Premio di Risultato, quale voce variabile legata ai risultati aziendali, in conformità a quanto previsto al punto 12, art. 10, Capo 3°, Titolo 1° CCNL 2004 in materia di secondo livello di contrattazione.
Tale voce prevede l'erogazione di un premio lordo annuo, il cui importo verrà calcolato in base al progressivo raggiungimento di obiettivi concordati di produttività, redditività e qualità.
Gli obiettivi da raggiungere, il campo di applicazione, le modalità di calcolo del premio di risultato e quelle di erogazione saranno esplicitati in appositi allegati, anche di futura contrattazione.
Al presente accordo sono allegati:
Allegato A ( Gruppi Miglioramento Attività)
Allegato B (Piano di incentivi Presenteismo).
Si conviene che tutti i lavoratori appartenenti a settori di attività al momento esclusi dal Premio di Risultato saranno coinvolti con appositi accordi da definire entro giugno 2007.
Ai fini della fiscalizzazione prevista dalle norme di legge, il presente contratto con tutti gli allegati sarà depositato ai competenti uffici territoriali del Ministero del Lavoro.
12. DECORRENZA E DURATA
Il presente accordo entrerà in vigore il 1 gennaio 2007 e scadrà il 31 dicembre 2010 e continuerà ad avere effetti fino alla stipula di un nuovo accordo.
NORMA TRANSITORIA
Il presente accordo è sottoscritto dalle RSA/RSU e dalle Segreterie Territoriali di Filcams-CGIL e Fisascat-CISL con riserva di approvazione da parte dell’Assemblea dei Lavoratori.
Nel caso di mancata approvazione il presente Accordo risulterà nullo e come non scritto.
Letto, confermato e sottoscritto
p.la GST Logistica Italia srl
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Le RSA/RSU
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p.la Filcams-CGIL Chieti
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p.la Fisascat-CISL Chieti
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