
MINISTERO DEL
LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE
L’AQUILA

Istituto Nazionale Previdenza
Sociale
Direzione regionale Abruzzo
Oggetto: Ammortizzatori sociali in deroga D.I. n. 39732
del 14/11/2006 art. 1
comma
410 Legge 266/05 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Ulteriori indirizzi operativi.
Nella
riunione del 16/02/2007, svoltasi presso la sede della Giunta Regione Abruzzo
de L’Aquila, il Comitato per la gestione
delle situazioni di gravi difficoltà occupazionali aziendali e di settore (C.I.C.A.S.)
tra l’altro ha concordato di autorizzare:
·
La
proroga per 26 settimane dell’indennità di mobilità in deroga per i lavoratori
licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, appartenenti ai settori
tessile, abbigliamento calzaturiero, elettronico/telecomunicazioni,
metalmeccanico e legno, per i quali, nel periodo dal 01/01/2007 al 31/03/2007,
viene a scadere l’indennità di mobilità ai sensi della L. 223/91 con
l’esclusione dei suddetti lavoratori che hanno beneficiato degli interventi
degli ammortizzatori sociali in deroga di cui al D.I. n. 37399 del 23.11.05 e
n. 39732 del 14.11.06. .
·
Il
trattamento di CIGS e di mobilità in deroga, per la durata di 26 settimane in
favore dei dipendenti (operai, impiegati, intermedi, quadri) delle Imprese
artigiane che non rientrano nella disciplina di cui all’art. 12, commi 1 e 2
della legge 223/91 e delle imprese industriali fino a 15 dipendenti, ubicate
nella Regione Abruzzo ed appartenenti ai settori tessile, abbigliamento,
calzature, elettronico e telecomunicazioni, metalmeccanico e legno sospesi o ad
orario ridotto oppure licenziati in data cadente nel periodo dal 01/01/2007 al
31/03/2007.
·
Il
trattamento di integrazione salariale straordinaria in deroga per una durata di
26 settimane a favore dei lavoratori
degli organismi formativi con sedi operative nella Regione Abruzzo
accreditate a norma del D.M. 166/2001 e D.G.R. adottate in attuazione del medesimo,
che siano sospesi dal lavoro o ad orario ridotto per carenza di attività in
data cadente nel periodo dal 01/01/2007 al 31/03/2007.
·
Il
trattamento di mobilità in deroga, per la durata di 26 settimane a n. 34
lavoratori del Consorzio Formula Ambiente di Teramo, Società cooperativa
sociale che svolge i servizi per l’Ente “Parco Nazionale Gran Sasso e Monti
della Laga”, licenziati a seguito della procedura avviata con comunicazione del
15/02/2007, che sono esclusi dalla disciplina di tale trattamento
previdenziale.
Ai
fini dell’operatività di quanto sopra autorizzato nei confronti dei soggetti
interessati, si richiamano le istruzioni contenute nelle note congiunte delle
scriventi recanti i numeri 2987 e 2122 del 3.10.06, numeri 3698 e 2531 del
27.11.06, nonché i numeri 129 e 85 del 16.01.07, che si confermano.
Inoltre
si ritiene di specificare quanto segue:
1)
In ordine alla proroga per 26 settimane
dell’indennità di mobilità, si sottolinea che deve trattarsi di lavoratori per
cui nel periodo compreso tra l’1/01/2007 e il 31/03/2007 si registra la
scadenza del trattamento previdenziale
stabilito dalla legge 223/91, senza avere usufruito in precedenza di
ammortizzatori sociali in deroga ai sensi del D.I. n. 37399 del 23/11/05 e n.
39732 del 14/11/06.
Le
richieste dei lavoratori, facendo uso della modulistica allegata alla sopra
richiamata nota congiunta numeri 129 e 85 del 16.01.07, vanno prodotte alla sedi INPS competenti tramite il
Centro Impiego di riferimento, in aggiunta alle domande di iscrizione nelle
liste di mobilità che saranno rimesse alle determinazioni dei competenti uffici
delle rispettive Province, entro 68
giorni dalla data di scadenza della
mobilità ex legge 223/91 ovvero se più
favorevole da quella della presente nota.
2) In merito alle richieste di CIGS e di
mobilità per 26 settimane in deroga dei dipendenti sospesi o ad orario ridotto
ovvero licenziati da imprese artigiane e industriali sino a 15 unità appartenenti ai settori
interessati, si evidenzia che deve trattarsi di sospensione, riduzione di
orario di lavoro e risoluzioni per licenziamento intervenute da parte delle
aziende, previa consultazione sindacale, in data cadente nel periodo compreso
tra l’ 01/01/2007 e il 31/03/2007.
I
termini per le richieste aziendali di CIGS e d’indennità di mobilità (facendo
uso della modulistica prevista per il trattamento della legge 223/91)
corrispondono a quelli stabiliti in via generale, ossia rispettivamente entro
il 25 del mese successivo a quello d’inizio delle sospensioni o riduzioni di
orario in azienda ed entro 68 giorni dalla data di licenziamento ovvero se più
favorevole dalla data della presente nota.
3) Per quanto concerne la CIGS per gli Enti di formazione si chiarisce che
il trattamento può essere richiesto tanto per i dipendenti che inizieranno ad
essere sospesi o ad orario ridotto per
la prima volta nel periodo compreso tra
l’ 01/02/07 ed il 31/03/07, quanto per quelli che nel corso di detto
periodo saranno destinatari di un nuovo periodo di sospensione o riduzione dopo
quello iniziato entro il 31/03/07 per carenza di attività, ricordando che in
entrambe le predette ipotesi risulta necessario allegare alle richieste, usando
la modulistica unita alla nota congiunta numeri 129 e 85 del 16.01.07, il verbale
di consultazione sindacale, mentre si sottolinea che in base alle disposizioni
generali la richiesta va prodotta entro il 25 del mese successivo a quello di
inizio delle sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro presso l’azienda.
4) Infine sulla mobilità in deroga per i
lavoratori licenziati del Consorzio Formula Ambiente di Teramo si precisa che
valgono le istruzioni già fornite in generale per l’ indennità dei lavoratori
beneficiari di questo trattamento previdenziale in deroga, confermando l’uso
dei moduli INPS esistenti, nonché il
termine di 68 giorni dalla data di licenziamento per la presentazione, tramite
i Centri Impiego di riferimento delle richieste da parte dei lavoratori
interessati, insieme alle domande per l’inserimento nelle liste di mobilità
indirizzate alla Provincia.
IL DIRETTORE DRL L’AQUILA IL DIRETTORE INPS REGIONALE