MINISTERO  DEL  LAVORO E DELLA

PREVIDENZA SOCIALE

DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO

L’AQUILA

 

 

 


   

                   Istituto Nazionale Previdenza Sociale

 

 

                           

                           Direzione regionale Abruzzo

                     


 


Oggetto: Ammortizzatori sociali in deroga D.I. n. 39732 del 14/11/2006 art. 1

              comma 410 Legge 266/05 e successive modificazioni ed  integrazioni.                                         

 

Ulteriori indirizzi operativi.

 

                   Nella riunione del 16/02/2007, svoltasi presso la sede della Giunta Regione Abruzzo de L’Aquila, il  Comitato per la gestione delle situazioni di gravi difficoltà occupazionali aziendali e di settore (C.I.C.A.S.) tra l’altro ha concordato di autorizzare:

 

·         La proroga per 26 settimane dell’indennità di mobilità in deroga per i lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, appartenenti ai settori tessile, abbigliamento calzaturiero, elettronico/telecomunicazioni, metalmeccanico e legno, per i quali, nel periodo dal 01/01/2007 al 31/03/2007, viene a scadere l’indennità di mobilità ai sensi della L. 223/91 con l’esclusione dei suddetti lavoratori che hanno beneficiato degli interventi degli ammortizzatori sociali in deroga di cui al D.I. n. 37399 del 23.11.05 e n. 39732 del 14.11.06.               .

·         Il trattamento di CIGS e di mobilità in deroga, per la durata di 26 settimane in favore dei dipendenti (operai, impiegati, intermedi, quadri) delle Imprese artigiane che non rientrano nella disciplina di cui all’art. 12, commi 1 e 2 della legge 223/91 e delle imprese industriali fino a 15 dipendenti, ubicate nella Regione Abruzzo ed appartenenti ai settori tessile, abbigliamento, calzature, elettronico e telecomunicazioni, metalmeccanico e legno sospesi o ad orario ridotto oppure licenziati in data cadente nel periodo dal 01/01/2007 al 31/03/2007.

·         Il trattamento di integrazione salariale straordinaria in deroga per una durata di 26 settimane a favore dei lavoratori  degli organismi formativi con sedi operative nella Regione Abruzzo accreditate a norma del D.M. 166/2001 e D.G.R. adottate in attuazione del medesimo, che siano sospesi dal lavoro o ad orario ridotto per carenza di attività in data cadente nel periodo dal 01/01/2007 al 31/03/2007.

·         Il trattamento di mobilità in deroga, per la durata di 26 settimane a n. 34 lavoratori del Consorzio Formula Ambiente di Teramo, Società cooperativa sociale che svolge i servizi per l’Ente “Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga”, licenziati a seguito della procedura avviata con comunicazione del 15/02/2007, che sono esclusi dalla disciplina di tale trattamento previdenziale.

 

 

                   Ai fini dell’operatività di quanto sopra autorizzato nei confronti dei soggetti interessati, si richiamano le istruzioni contenute nelle note congiunte delle scriventi recanti i numeri 2987 e 2122 del 3.10.06, numeri 3698 e 2531 del 27.11.06, nonché i numeri 129 e 85 del 16.01.07,  che si confermano.

                   Inoltre si ritiene di specificare quanto segue:

             1)  In ordine alla proroga per 26 settimane dell’indennità di mobilità, si sottolinea che deve trattarsi di lavoratori per cui nel periodo compreso tra l’1/01/2007 e il 31/03/2007 si registra la scadenza  del trattamento previdenziale stabilito dalla legge 223/91, senza avere usufruito in precedenza di ammortizzatori sociali in deroga ai sensi del D.I. n. 37399 del 23/11/05 e n. 39732 del 14/11/06.

                   Le richieste dei lavoratori, facendo uso della modulistica allegata alla sopra richiamata nota congiunta numeri 129 e 85 del 16.01.07, vanno  prodotte alla sedi INPS competenti tramite il Centro Impiego di riferimento, in aggiunta alle domande di iscrizione nelle liste di mobilità che saranno rimesse alle determinazioni dei competenti uffici delle rispettive Province,  entro 68 giorni dalla data di scadenza  della mobilità  ex legge 223/91 ovvero se più favorevole da quella della presente nota.

                   2)  In merito alle richieste di CIGS e di mobilità per 26 settimane in deroga dei dipendenti sospesi o ad orario ridotto ovvero licenziati da imprese artigiane e industriali  sino a 15 unità appartenenti ai settori interessati, si evidenzia che deve trattarsi di sospensione, riduzione di orario di lavoro e risoluzioni per licenziamento intervenute da parte delle aziende, previa consultazione sindacale, in data cadente nel periodo compreso tra l’ 01/01/2007 e il 31/03/2007.

                   I termini per le richieste aziendali di CIGS e d’indennità di mobilità (facendo uso della modulistica prevista per il trattamento della legge 223/91) corrispondono a quelli stabiliti in via generale, ossia rispettivamente entro il 25 del mese successivo a quello d’inizio delle sospensioni o riduzioni di orario in azienda ed entro 68 giorni dalla data di licenziamento ovvero se più favorevole dalla data della presente nota.

                   3)  Per quanto concerne la CIGS  per gli Enti di formazione si chiarisce che il trattamento può essere richiesto tanto per i dipendenti che inizieranno ad essere sospesi  o ad orario ridotto per la prima volta nel periodo compreso tra  l’ 01/02/07 ed il 31/03/07, quanto per quelli che nel corso di detto periodo saranno destinatari di un nuovo periodo di sospensione o riduzione dopo quello iniziato entro il 31/03/07 per carenza di attività, ricordando che in entrambe le predette ipotesi risulta necessario allegare alle richieste, usando la modulistica unita alla nota congiunta numeri 129 e 85 del 16.01.07, il verbale di consultazione sindacale, mentre si sottolinea che in base alle disposizioni generali la richiesta va prodotta entro il 25 del mese successivo a quello di inizio delle sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro presso l’azienda.

                   4)  Infine sulla mobilità in deroga per i lavoratori licenziati del Consorzio Formula Ambiente di Teramo si precisa che valgono le istruzioni già fornite in generale per l’ indennità dei lavoratori beneficiari di questo trattamento previdenziale in deroga, confermando l’uso dei moduli INPS esistenti, nonché  il termine di 68 giorni dalla data di licenziamento per la presentazione, tramite i Centri Impiego di riferimento delle richieste da parte dei lavoratori interessati, insieme alle domande per l’inserimento nelle liste di mobilità indirizzate alla Provincia.

 

 

IL DIRETTORE DRL L’AQUILA                           IL DIRETTORE INPS REGIONALE