TESTO DEFINITIVO sottoscritto il 10 ottobre 2006
ACCORDO
PER UNA SPERIMENTAZIONE FINALIZZATA ALL’INTEGRAZIONE NEL MERCATO DEL LAVORO
DELLE PERSONE DISABILI CHE PRESENTINO PARTICOLARI DIFFICOLTA’ D’INSERIMENTO NEL
CICLO LAVORATIVO ORDINARIO
La Provincia di
Chieti rappresentata da
_____________________________________________
E
Assindustria di
Chieti rappresentata da
_____________________________________________
Confartigianato
Chieti rappresentato da ____________________________________________
APINDUSTRIE
Chieti rappresentato da
_____________________________________________
Confesercenti Chieti
rappresentata da ______________________________________________
Confcommercio Chieti
rappresentata da ____________________________________________
E
Confcooperative
Chieti rappresentata da
___________________________________________
Legacooperative rappresentata da
________________________________________________
UNCI rappresentata da
___________________________________________________________
AGCI rappresentata
da ___________________________________________________________
E
C.I.S.L. rappresentata da
__________________________________________________________
U.I.L. rappresentata da ____________________________________________________________
C.G.I.L. rappresentata
da __________________________________________________________
UGL rappresentata
da _____________________________________________________________
CNA rappresentata
da _____________________________________________________________
L’impianto previsto dalla legge
68/99 ”Norme per il diritto al lavoro dei disabili” prevede che tutti i
lavoratori disabili possano usufruire di un collocamento mirato, anche attraverso
l’utilizzo di servizi di avvicinamento al lavoro e programmi convenzionali con
le Aziende in obbligo.
La Provincia di Chieti, grazie
anche ai servizi e alle collaborazioni attivate, ha ottenuto positivi risultati
di inserimento e di integrazione lavorativa, in termini sia qualitativi che
quantitativi.
L’articolo 14 del D.Lgs. 10.09.03
n° 276, elemento di concertazione tra le parti in un contesto locale che prevede il pieno
utilizzo della L. 68/99, si inserisce come ulteriore strumento di inserimento lavorativo per le persone iscritte al
Collocamento Disabili con particolari condizioni e difficoltà di inserimento
nel ciclo lavorativo ordinario, nel passaggio da una condizione inattiva e/o da
situazioni a rischio di esclusione sociale, ad una vita di integrazione socio
lavorativa, utilizzando le opportunità offerte dalla cooperazione sociale nel
realizzare percorsi di inserimento al lavoro con maggiore sostegno e con forte
finalità formativa.
Lo
scopo è quello di favorire l’inserimento dei lavoratori di cui all’art. 4 del
presente accordo, valorizzando il ruolo della cooperazione sociale anche al
fine di un’auspicabile integrazione sociale e lavorativa stabile del lavoratore
disabile dichiaratosi disponibile all’occupazione.
CONSIDERATO CHE
1) Le commesse, ai sensi della presente
convenzione, possono essere conferite a cooperative sociali di tipo b, o a
consorzi in possesso dei seguenti
requisiti:
a)
iscrizione all’Albo
delle cooperative presso la CCIAA e
all’Albo regionale di cui alla Legge Regionale n. 85/94 e successive
modificazioni ed integrazioni;
b)
iscrizione ad una
delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative
sociali firmatarie della presente Convenzione Quadro o adesione alla
convenzione medesima, mediante formale sottoscrizione;
c)
esperienza
nell’ambito dell’inserimento lavorativo di disabili da parte della cooperativa
sociale o del contraente consorzio di
appartenenza;
d)
assenza di procedure
concorsuali;
e)
rispetto delle norme
nazionali e regionali in materia di tutela e sicurezza del lavoro e di barriere
architettoniche;
f)
disponibilità di
personale qualificato all’assistenza ed al tutoraggio;
g)
essere in regola con
le contribuzioni assicurative e previdenziali dei dipendenti;
h)
applicazione del CCNL
delle cooperative sociali firmato dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative o migliorativo per il lavoratore;
i)
sede legale nel
territorio provinciale ovvero un’unità operativa nell’ambito del territorio (all’atto della
stipula della convenzione di regolazione della commessa);
2)
Costituisce parte integrante del presente accordo (allegato 1) l’elenco delle Cooperative Sociali o dei Consorzi di
Cooperative Sociali di tipo “B” in possesso dei requisiti di cui sopra.
L’aggiornamento del suddetto elenco sarà costantemente curato dai soggetti di cui al precedente articolo
lett. B). Gli aggiornamenti saranno tempestivamente inviati alle parti firmatarie e resi
disponibili sul sito internet ufficiale della Provincia;
La redazione del suddetto elenco sarà effettuato in base alle
informazioni e il costante aggiornamento curato dalle cooperative sociali,
anche per il tramite delle proprie associazioni.
Le informazioni da fornire si riferiscono
a:
a) anagrafica aziendale;
b) fatturato;
c) settore produttivo in cui esercitano
o sono in grado di esercitare attività.
3) Il datore di lavoro conferente
la commessa di lavoro potrà computare i lavoratori disabili inseriti nella
cooperativa sociale nel rispetto delle seguenti condizioni:
a)
il numero dei
disabili computabili deve essere quello di cui all’ articolo 3;
b)
la restante
quota d’obbligo sia già stata completamente assolta ovvero abbia sottoscritto
all’interno di una convenzione di programma l’impegno ad assolvere nei tempi e
nei modi previsti, la rimanente parte degli obblighi di assunzione di
lavoratori disabili con le altre misure di inserimento lavorativo ai sensi
degli artt. 3,5,11 e 12 della legge 12 marzo 1999 n. 68;
c)
La durata della
computabilità è quella della commessa effettivamente conferita alla cooperativa sociale.
ACQUISITO
Il
parere positivo espresso in data 25.07.2006 dalla Commissione Provinciale
Tripartita allargata alle Rappresentanze delle Associazioni Disabili così come
costituita con decreto presidenziale di nomina n. 44 del 23.05.2005
Si stipula con il presente accordo, ai sensi dell’art. 14 del
decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, la seguente Convenzione Quadro:
La premessa di cui sopra costituisce parte
integrante della Convenzione
Articolo 1
Procedure
(Modalità di adesione dei
datori di lavoro e modalità di attestazione)
1. I datori di lavoro che intendono
conferire una o più commesse ad una cooperativa sociale o ad un consorzio di
cooperative sociali, devono farne richiesta scritta al Settore Lavoro della
Provincia, anche per il tramite della propria Associazione, specificando quanto
segue:
a)
le
caratteristiche della commessa con riguardo alla tipologia dei prodotti o
servizi conferiti, al valore previsto, alla durata e ai tempi di attivazione;
b)
l’eventuale
indicazione degli organismi destinatari della commessa;
c)
la propria
situazione rispetto agli obblighi di cui all’art. 3 della legge 68/99;
d)
l’assolvimento o
l’impegno ad assolvere nei tempi e nei modi previsti, ai sensi degli artt.
3,5,11 e 12 della legge 12 marzo 1999 n. 68;
e)
l’impegno,
attraverso il conferimento della commessa, ad assolvere parzialmente agli
obblighi di cui all’art. 3 della legge 68/99;
f)
la dichiarazione
di iscrizione all’Associazione firmataria di appartenenza o l’adesione alla convenzione medesima, mediante
formale sottoscrizione.
2. Il settore lavoro della
Provincia, esaminata la richiesta, con
l’acquisizione del parere vincolante del Comitato Tecnico di cui all’art. 6,
comma 2, lett. b), della legge 68/99, comunica l’esito al datore di
lavoro conferente, invitandolo alla stipula di un’apposita convenzione di regolazione della commessa che sarà sottoscritta da azienda, cooperativa
e Provincia, attraverso modello allegato
(allegato 2) che costituisce parte integrante del presente atto.
Alla stipula della convenzione di regolazione della commessa partecipa il Settore
Lavoro della Provincia al fine di certificarne la coerenza con i contenuti
della convenzione quadro territoriale.
3. Entro 90 giorni dalla stipula
della convenzione l’azienda dovrà conferire le commesse concordate.
4. Entro i trenta giorni successivi
al conferimento delle commesse, la cooperativa sociale dovrà procedere
all’inserimento dei disabili interessati.
5. Il Settore Politiche del Lavoro
fornirà alla Commissione Provinciale Tripartita, di volta in volta, copia delle
convenzioni sottoscritte.
6. Entro dieci giorni dalla stipula
della convenzione di regolazione della commessa, il datore di lavoro è tenuto
ad inviare al Settore Politiche del Lavoro della Provincia copia del contratto di
conferimento della commessa.
7. I medesimi datori di lavoro sono
tenuti, con dichiarazione allegata al prospetto informativo di cui all’art. 9,
comma 6, della legge 68/99, ad indicare il valore complessivo, determinato
secondo i parametri della presente convenzione, delle commesse conferite nel
corso dell’anno a cui si riferisce il prospetto e la quota di riserva
obbligatoria così assolta.
8. Per permettere la verifica degli
adempimenti di cui ai precedenti commi 6 e 7, le cooperative sociali e i loro consorzi
sono tenuti, entro il 31 gennaio di ciascun anno, a presentare al Settore
Politiche del Lavoro della Provincia un prospetto informativo contenente il
numero, l’entità e i committenti delle commesse acquisite nell’anno e i
riferimenti dei lavoratori disabili impiegati in cooperativa. In particolare
deve essere evidenziato il rapporto tra le singole commesse riferite
all’attività dell’anno precedente e i rapporti di lavoro instaurati per
adempiervi nello stesso arco temporale.
Articolo 2
Determinazione del coefficiente di calcolo
Il computo dei disabili occupati
nelle cooperative sociali, da considerarsi utili ai fini della copertura della
quota di riserva a cui sono tenuti i datori di lavoro conferenti, ai sensi
dell’art. 3 della legge n. 68/99, viene sviluppato nel seguente modo:
Dove:
C = numero
delle coperture
VUC = valore
unitario della nuova commessa al netto di IVA
CP = costo
di produzione (al netto del costo del lavoro del soggetto disabile)
CL = costo
annuo lordo del lavoratore disabile
Ai fini della valutazione del
fattore CL (costo del lavoro del soggetto disabile), in relazione
all’inquadramento si farà riferimento al CCNL delle Cooperative del settore
firmato dalle Organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale e
settoriale con tabelle ministeriali approvate. Qualora la Cooperativa sociale
di tipo B applicasse CCNL di altri settori, con condizioni di miglior favore
per il lavoratore, si farà riferimento al costo del lavoro annuo da questi
derivanti. Lo stesso principio vale anche in presenza di eventuali
miglioramenti derivanti da contrattazione di 2° livello.
La quantificazione del costo del
lavoro riferito al tutoraggio ed ai lavoratori incaricati di supportare
l’inserimento dei lavoratori disabili sarà effettuata in rapporto al “Progetto
di inserimento lavorativo mirato”, di cui all’articolo 6.
Al fine della valutazione del
fattore CP (costo di produzione), si farà riferimento a quanto indicato nella convenzione
di regolazione della commessa. Le commesse di lavoro, oggetto della
presente convenzione dovranno essere nuove, comunque non affidate alla medesima
o a altre cooperative di tipo “B” nei 12 mesi precedenti la stipula
della convenzione.
Articolo 3
Le convenzioni per l’inserimento
di lavoratori disabili ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 276/03 non possono
riguardare più di un disabile se il datore di lavoro committente occupa sino a
50 dipendenti, oppure il 20% dell’aliquota d’obbligo dei lavoratori disabili da
assumere se ne occupa più di 50.
L’individuazione delle persone disabili
da inserire al lavoro tramite l’applicazione dell’art. 14 D.Lgs. 276/03 verrà
esplicata dal Servizio per il Collocamento Mirato della Provincia di Chieti,
secondo i seguenti criteri :
·
Iscrizione alle liste del Collocamento Disabili
della Provincia di Chieti
·
Disabilità fisica, riconosciuta grave e collocabile
al lavoro dalle Commissioni Sanitarie ex L. 104/92, psichica o intellettiva con
particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario
documentate attraverso apposita relazione redatta dal Comitato Tecnico
provinciale.
Articolo
5
L’assunzione del soggetto
disabile avverrà, presso una Cooperativa di cui al punto 1 nelle considerazioni
sopra individuate, che acconsenta e garantisca il massimo impegno per il buon
esito dell’inserimento lavorativo.
Il soggetto da assumere è
indicato dal Servizio per il Collocamento Mirato ed individuato in base ai
criteri definiti all’articolo 4.
In relazione all’inquadramento si
farà riferimento al CCNL delle Cooperative del settore firmato dalle
Organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale e settoriale,
con tabelle ministeriali approvate.
Qualora la Cooperativa sociale di tipo B applicasse CCNL di
altri settori, firmati da organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
con condizioni di miglior favore per il lavoratore, lo stesso sarà inquadrato
con il corrispondente contratto applicato dalla Cooperativa. Lo stesso
principio vale anche in presenza di eventuali miglioramenti derivanti da
contrattazione di 2° livello.
Il lavoratore assunto sarà inquadrato ad un livello
corrispondente alle mansioni effettivamente svolte.
La durata del contratto di lavoro sarà correlata al valore
della commessa di lavoro, che nel periodo di sperimentazione, sarà di almeno 12 mesi.
Nella
convenzione di regolazione della commessa, la durata dovrà essere congrua sia all’entità degli
investimenti che necessariamente la cooperativa sociale dovrà affrontare, sia a
quanto previsto dal “Progetto personalizzato di inserimento lavorativo”.
Articolo 6
L’inserimento deve avvenire
attraverso un percorso di mediazione lavorativa svolto in partnership con il
Servizio Inserimento Mirato e con le ASL della provincia di Chieti.
Le modalità, i tempi e gli
strumenti di mediazione al lavoro saranno descritte in un “Progetto di inserimento lavorativo mirato”
“Il Progetto di inserimento lavorativo mirato”, sarà concordato tra
il Servizio di Collocamento Mirato della Provincia di Chieti, la cooperativa
sociale e il SILUS e verrà sottoscritto dal lavoratore.
Per il buon esito
dell’inserimento lavorativo si terrà conto della professionalità posseduta dal
lavoratore e delle eventuali competenze da acquisire in previsione delle
mansioni che verranno ad esso affidate.
La Provincia si impegna a
sostenere l’inserimento del lavoratore disabile riconoscendo alla cooperativa
sociale una quota fissa a copertura delle spese di inserimento sostenute dalla
stessa, con fondi propri e modalità da definire.
La cooperativa sociale avrà cura
di comunicare, con cadenza semestrale al Servizio Inserimento Mirato competente
lo stato di avanzamento del progetto di inserimento attraverso relazioni
scritte.
Il Servizio Collocamento Mirato
trasmetterà semestralmente i “Progetti di inserimento lavorativo mirato”
inoltrati dalle cooperative sociali e dai Servizi per l’Inserimento Lavorativo
al Settore Politiche del Lavoro della Provincia.
Il Settore Politiche del Lavoro
della Provincia, coadiuvato dal Comitato Tecnico, riferirà al Gruppo Tecnico di
cui all’art. 8 e alla Commissione Provinciale Tripartita con cadenza semestrale.
Articolo
8
A supporto delle attività
previste dalla presente Convenzione Quadro, sarà costituito un Gruppo Tecnico,
composto da un rappresentante dei datori di lavoro, un rappresentante delle
cooperative sociali, uno delle organizzazioni sindacali e uno della Provincia.
Il Gruppo Tecnico fornirà assistenza alla stipula dei contratti
che disciplinano la convenzione di regolazione della commessa.
Il Gruppo Tecnico si riunirà su
richiesta delle parti o per autonoma iniziativa del Settore Politiche del
Lavoro.
Il Gruppo Tecnico opererà senza
scopo di lucro e senza oneri a carico dell’Amministrazione provinciale
Promozione
e sviluppo
Le Parti firmatarie attiveranno
iniziative, anche nell’ambito del Gruppo Tecnico, per promuovere la conoscenza
della presente Convenzione Quadro e delle sue opportunità verso il sistema
delle imprese, delle cooperative sociali, dei servizi di sostegno alla
disabilità e dei soggetti disabili.
Il Gruppo Tecnico svolge funzioni di coordinamento in merito
alla promozione e allo sviluppo delle commesse attivabili raccordando
le reciproche esigenze delle parti interessate.
Articolo
10
Il presente accordo ha durata di
due anni.
Le Parti firmatarie si impegnano a
incontrarsi qualora le disposizioni contenute nell’art. 14 del D.Lgs. 276/03
subiscano modificazioni a seguito di provvedimenti integrativi, così come
previsto dal comma 12 dell’art. 86 del citato decreto al fine di valutare le
modifiche che si rendessero necessarie. Le parti potranno altresì convenire in
merito a proposte di modifica avanzate da una o più parti firmatarie.
La presente Convenzione Quadro
verrà trasmessa a cura della Provincia di Chieti per la validazione da parte
della Regione Abruzzo.