TESTO DEFINITIVO sottoscritto il 10 ottobre 2006

 

 

PROVINCIA DI CHIETI

Politiche del Lavoro, della Formazione Professionale, CPI

 

ACCORDO PER UNA SPERIMENTAZIONE FINALIZZATA ALL’INTEGRAZIONE NEL MERCATO DEL LAVORO DELLE PERSONE DISABILI CHE PRESENTINO PARTICOLARI DIFFICOLTA’ D’INSERIMENTO NEL CICLO LAVORATIVO ORDINARIO

Convenzione Quadro ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 1 settembre 2003 n. 276

 

 

La Provincia di Chieti rappresentata da _____________________________________________

E

Assindustria di Chieti rappresentata da _____________________________________________

 

Confartigianato Chieti rappresentato da ____________________________________________

 

APINDUSTRIE Chieti rappresentato da _____________________________________________

 

Confesercenti Chieti rappresentata da ______________________________________________

 

Confcommercio Chieti rappresentata da ____________________________________________

E

Confcooperative Chieti rappresentata da ___________________________________________

 

Legacooperative  rappresentata da ________________________________________________

 

UNCI rappresentata da ___________________________________________________________

 

AGCI rappresentata da ___________________________________________________________

E

C.I.S.L. rappresentata da __________________________________________________________

 

U.I.L. rappresentata da ____________________________________________________________

 

C.G.I.L. rappresentata da __________________________________________________________

 

UGL rappresentata da _____________________________________________________________

 

CNA rappresentata da _____________________________________________________________

 

 

PREMESSA

 

L’impianto previsto dalla legge 68/99 ”Norme per il diritto al lavoro dei disabili” prevede che tutti i lavoratori disabili possano usufruire di un collocamento mirato, anche attraverso l’utilizzo di servizi di avvicinamento al lavoro e programmi convenzionali con le Aziende in obbligo.

La Provincia di Chieti, grazie anche ai servizi e alle collaborazioni attivate, ha ottenuto positivi risultati di inserimento e di integrazione lavorativa, in termini sia qualitativi che quantitativi.

L’articolo 14 del D.Lgs. 10.09.03 n° 276, elemento di concertazione tra le parti  in un contesto locale che prevede il pieno utilizzo della L. 68/99, si inserisce come ulteriore strumento di inserimento lavorativo per le persone iscritte al Collocamento Disabili con particolari condizioni e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, nel passaggio da una condizione inattiva e/o da situazioni a rischio di esclusione sociale, ad una vita di integrazione socio lavorativa, utilizzando le opportunità offerte dalla cooperazione sociale nel realizzare percorsi di inserimento al lavoro con maggiore sostegno e con forte finalità formativa.

Lo scopo è quello di favorire l’inserimento dei lavoratori di cui all’art. 4 del presente accordo, valorizzando il ruolo della cooperazione sociale anche al fine di un’auspicabile integrazione sociale e lavorativa stabile del lavoratore disabile dichiaratosi disponibile all’occupazione.     

 

CONSIDERATO CHE

 

1) Le commesse, ai sensi della presente convenzione, possono essere conferite a cooperative sociali di tipo b, o a consorzi in possesso dei  seguenti requisiti:

a)     iscrizione all’Albo delle cooperative presso la CCIAA e  all’Albo regionale di cui alla Legge Regionale n. 85/94 e successive modificazioni ed integrazioni;

b)     iscrizione ad una delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali firmatarie della presente Convenzione Quadro o adesione alla convenzione medesima, mediante formale sottoscrizione;

c)      esperienza nell’ambito dell’inserimento lavorativo di disabili da parte della cooperativa sociale o del contraente  consorzio di appartenenza;

d)     assenza di procedure concorsuali;

e)     rispetto delle norme nazionali e regionali in materia di tutela e sicurezza del lavoro e di barriere architettoniche;

f)       disponibilità di personale qualificato all’assistenza ed al tutoraggio;

g)     essere in regola con le contribuzioni assicurative e previdenziali dei dipendenti;

h)     applicazione del CCNL delle cooperative sociali firmato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative o migliorativo per il lavoratore;

i)        sede legale nel territorio provinciale ovvero un’unità operativa  nell’ambito del territorio (all’atto della stipula della convenzione di regolazione della commessa);

 

2)  Costituisce parte integrante del presente accordo (allegato 1) l’elenco delle Cooperative Sociali o dei Consorzi di Cooperative Sociali di tipo “B” in possesso dei requisiti di cui sopra. L’aggiornamento del suddetto elenco sarà costantemente curato dai soggetti di cui al precedente articolo lett. B). Gli aggiornamenti saranno tempestivamente inviati alle parti firmatarie e resi disponibili sul sito internet ufficiale della Provincia;

La redazione del  suddetto elenco sarà effettuato in base alle informazioni e il costante aggiornamento curato dalle cooperative sociali, anche per il tramite delle proprie associazioni.

Le informazioni da fornire si riferiscono a:

a) anagrafica aziendale;

b) fatturato;

c) settore produttivo in cui esercitano o sono in grado di esercitare attività.

 

3) Il datore di lavoro conferente la commessa di lavoro potrà computare i lavoratori disabili inseriti nella cooperativa sociale nel rispetto delle seguenti condizioni:

a)     il numero dei disabili computabili deve essere quello di cui all’ articolo 3;

b)     la restante quota d’obbligo sia già stata completamente assolta ovvero abbia sottoscritto all’interno di una convenzione di programma l’impegno ad assolvere nei tempi e nei modi previsti, la rimanente parte degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili con le altre misure di inserimento lavorativo ai sensi degli artt. 3,5,11 e 12 della legge 12 marzo 1999 n. 68;

c)      La durata della computabilità è quella della commessa effettivamente  conferita alla cooperativa sociale.

 

 

ACQUISITO

 

Il parere positivo espresso in data 25.07.2006 dalla Commissione Provinciale Tripartita allargata alle Rappresentanze delle Associazioni Disabili così come costituita con decreto presidenziale di nomina n. 44 del 23.05.2005

 

 

Si stipula con il presente accordo, ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, la seguente Convenzione Quadro:

 

 

La premessa di cui sopra costituisce parte integrante della Convenzione

 

Articolo 1

Procedure

 (Modalità di adesione dei datori di lavoro e modalità di attestazione)

 

1. I datori di lavoro che intendono conferire una o più commesse ad una cooperativa sociale o ad un consorzio di cooperative sociali, devono farne richiesta scritta al Settore Lavoro della Provincia, anche per il tramite della propria Associazione, specificando quanto segue:

a)     le caratteristiche della commessa con riguardo alla tipologia dei prodotti o servizi conferiti, al valore previsto, alla durata e ai tempi di attivazione;

b)     l’eventuale indicazione degli organismi destinatari della commessa;

c)      la propria situazione rispetto agli obblighi di cui all’art. 3 della legge 68/99;

d)     l’assolvimento o l’impegno ad assolvere nei tempi e nei modi previsti, ai sensi degli artt. 3,5,11 e 12 della legge 12 marzo 1999 n. 68;

e)     l’impegno, attraverso il conferimento della commessa, ad assolvere parzialmente agli obblighi di cui all’art. 3 della legge 68/99;

f)       la dichiarazione di iscrizione all’Associazione firmataria di appartenenza o l’adesione alla convenzione medesima, mediante formale sottoscrizione.

 

2. Il settore lavoro della Provincia, esaminata la richiesta, con l’acquisizione del parere vincolante del Comitato Tecnico di cui all’art. 6, comma 2, lett. b), della legge 68/99, comunica l’esito al datore di lavoro conferente, invitandolo alla stipula di un’apposita convenzione di regolazione della commessa  che sarà sottoscritta da azienda, cooperativa e Provincia, attraverso modello  allegato (allegato 2) che costituisce parte integrante del presente atto.

Alla stipula della convenzione di regolazione della commessa partecipa il Settore Lavoro della Provincia al fine di certificarne la coerenza con i contenuti della convenzione quadro territoriale.

 

3. Entro 90 giorni dalla stipula della convenzione l’azienda dovrà conferire le commesse concordate.

 

4. Entro i trenta giorni successivi al conferimento delle commesse, la cooperativa sociale dovrà procedere all’inserimento dei disabili interessati.

 

5. Il Settore Politiche del Lavoro fornirà alla Commissione Provinciale Tripartita, di volta in volta, copia delle convenzioni sottoscritte.

 

6. Entro dieci giorni dalla stipula della convenzione di regolazione della commessa, il datore di lavoro è tenuto ad inviare al Settore Politiche del Lavoro della Provincia copia del contratto di conferimento della commessa.

 

7. I medesimi datori di lavoro sono tenuti, con dichiarazione allegata al prospetto informativo di cui all’art. 9, comma 6, della legge 68/99, ad indicare il valore complessivo, determinato secondo i parametri della presente convenzione, delle commesse conferite nel corso dell’anno a cui si riferisce il prospetto e la quota di riserva obbligatoria così assolta.

 

8. Per permettere la verifica degli adempimenti di cui ai precedenti commi 6 e 7, le cooperative sociali e i loro consorzi sono tenuti, entro il 31 gennaio di ciascun anno, a presentare al Settore Politiche del Lavoro della Provincia un prospetto informativo contenente il numero, l’entità e i committenti delle commesse acquisite nell’anno e i riferimenti dei lavoratori disabili impiegati in cooperativa. In particolare deve essere evidenziato il rapporto tra le singole commesse riferite all’attività dell’anno precedente e i rapporti di lavoro instaurati per adempiervi nello stesso arco temporale.

 

Articolo 2

Determinazione del coefficiente di calcolo

 

Il computo dei disabili occupati nelle cooperative sociali, da considerarsi utili ai fini della copertura della quota di riserva a cui sono tenuti i datori di lavoro conferenti, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 68/99, viene sviluppato nel seguente modo:

VUC-CP

C=-----------------------

CL

 

Dove:

C = numero delle coperture

VUC = valore unitario della nuova commessa al netto di IVA

CP = costo di produzione (al netto del costo del lavoro del soggetto disabile)

CL = costo annuo lordo del lavoratore disabile

 

Ai fini della valutazione del fattore CL (costo del lavoro del soggetto disabile), in relazione all’inquadramento si farà riferimento al CCNL delle Cooperative del settore firmato dalle Organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale e settoriale con tabelle ministeriali approvate. Qualora la Cooperativa sociale di tipo B applicasse CCNL di altri settori, con condizioni di miglior favore per il lavoratore, si farà riferimento al costo del lavoro annuo da questi derivanti. Lo stesso principio vale anche in presenza di eventuali miglioramenti derivanti da contrattazione di 2° livello.

La quantificazione del costo del lavoro riferito al tutoraggio ed ai lavoratori incaricati di supportare l’inserimento dei lavoratori disabili sarà effettuata in rapporto al “Progetto di inserimento lavorativo mirato”, di cui all’articolo 6.

Al fine della valutazione del fattore CP (costo di produzione), si farà riferimento a quanto indicato nella convenzione di regolazione della commessa. Le commesse di lavoro, oggetto della presente convenzione dovranno essere nuove, comunque non affidate alla medesima o a altre cooperative di tipo “B” nei 12 mesi precedenti la stipula della convenzione.

 

 

Articolo 3

Percentuale massima di copertura dell’obbligo riconosciuta

 

Le convenzioni per l’inserimento di lavoratori disabili ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 276/03 non possono riguardare più di un disabile se il datore di lavoro committente occupa sino a 50 dipendenti, oppure il 20% dell’aliquota d’obbligo dei lavoratori disabili da assumere se ne occupa più di 50. 

 

Articolo 4

Criteri di individuazione dei lavoratori disabili

 

L’individuazione delle persone disabili da inserire al lavoro tramite l’applicazione dell’art. 14 D.Lgs. 276/03 verrà esplicata dal Servizio per il Collocamento Mirato della Provincia di Chieti, secondo i seguenti criteri :

·         Iscrizione alle liste del Collocamento Disabili della Provincia di Chieti

·         Disabilità fisica, riconosciuta grave e collocabile al lavoro dalle Commissioni Sanitarie ex L. 104/92, psichica o intellettiva con particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario documentate attraverso apposita relazione redatta dal Comitato Tecnico provinciale. 

 

Articolo 5

Assunzione del lavoratore disabile

 

L’assunzione del soggetto disabile avverrà, presso una Cooperativa di cui al punto 1 nelle considerazioni sopra individuate, che acconsenta e garantisca il massimo impegno per il buon esito dell’inserimento lavorativo.

Il soggetto da assumere è indicato dal Servizio per il Collocamento Mirato ed individuato in base ai criteri definiti all’articolo 4.

In relazione all’inquadramento si farà riferimento al CCNL delle Cooperative del settore firmato dalle Organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale e settoriale, con tabelle ministeriali approvate.

Qualora la Cooperativa sociale di tipo B applicasse CCNL di altri settori, firmati da organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative con condizioni di miglior favore per il lavoratore, lo stesso sarà inquadrato con il corrispondente contratto applicato dalla Cooperativa. Lo stesso principio vale anche in presenza di eventuali miglioramenti derivanti da contrattazione di 2° livello.

Il lavoratore assunto sarà inquadrato ad un livello corrispondente alle mansioni effettivamente svolte.

La durata del contratto di lavoro sarà correlata al valore della commessa di lavoro, che nel periodo di sperimentazione, sarà di almeno 12 mesi.

Contratti di lavoro di durata inferiore potranno essere concordati contemplando il “Progetto personalizzato di inserimento lavorativo” e i tempi di  validità nel computo della quota di riserva.

Nella convenzione di regolazione della commessa, la durata dovrà essere congrua sia all’entità degli investimenti che necessariamente la cooperativa sociale dovrà affrontare, sia a quanto previsto dal “Progetto personalizzato di inserimento lavorativo”.

 

Articolo 6

Inserimento lavorativo

 

L’inserimento deve avvenire attraverso un percorso di mediazione lavorativa svolto in partnership con il Servizio Inserimento Mirato e con le ASL della provincia di Chieti.

Le modalità, i tempi e gli strumenti di mediazione al lavoro saranno descritte in un “Progetto di inserimento lavorativo mirato

Il Progetto di inserimento lavorativo mirato”, sarà concordato tra il Servizio di Collocamento Mirato della Provincia di Chieti, la cooperativa sociale e il SILUS e verrà sottoscritto dal lavoratore.

Per il buon esito dell’inserimento lavorativo si terrà conto della professionalità posseduta dal lavoratore e delle eventuali competenze da acquisire in previsione delle mansioni che verranno ad esso affidate.

La Provincia si impegna a sostenere l’inserimento del lavoratore disabile riconoscendo alla cooperativa sociale una quota fissa a copertura delle spese di inserimento sostenute dalla stessa, con fondi propri e modalità da definire.

La cooperativa sociale avrà cura di comunicare, con cadenza semestrale al Servizio Inserimento Mirato competente lo stato di avanzamento del progetto di inserimento attraverso relazioni scritte.

Articolo 7

Monitoraggio

 

Il Servizio Collocamento Mirato trasmetterà semestralmente i “Progetti di inserimento lavorativo mirato” inoltrati dalle cooperative sociali e dai Servizi per l’Inserimento Lavorativo al Settore Politiche del Lavoro della Provincia.

Il Settore Politiche del Lavoro della Provincia, coadiuvato dal Comitato Tecnico, riferirà al Gruppo Tecnico di cui all’art. 8 e alla Commissione Provinciale Tripartita con cadenza semestrale.

 

Articolo 8

Gruppo Tecnico

 

A supporto delle attività previste dalla presente Convenzione Quadro, sarà costituito un Gruppo Tecnico, composto da un rappresentante dei datori di lavoro, un rappresentante delle cooperative sociali, uno delle organizzazioni sindacali e uno della Provincia.

Il Gruppo Tecnico  fornirà assistenza alla stipula dei contratti che disciplinano la convenzione di regolazione della commessa.

Il Gruppo Tecnico si riunirà su richiesta delle parti o per autonoma iniziativa del Settore Politiche del Lavoro.

Il Gruppo Tecnico opererà senza scopo di lucro e senza oneri a carico dell’Amministrazione provinciale

Articolo 9

Promozione e sviluppo

 

Le Parti firmatarie attiveranno iniziative, anche nell’ambito del Gruppo Tecnico, per promuovere la conoscenza della presente Convenzione Quadro e delle sue opportunità verso il sistema delle imprese, delle cooperative sociali, dei servizi di sostegno alla disabilità e dei soggetti disabili.

Il Gruppo Tecnico svolge funzioni di coordinamento in merito alla promozione e allo sviluppo delle commesse attivabili raccordando le reciproche esigenze delle parti interessate.

 

Articolo 10

Disposizioni finali

 

Il presente accordo ha durata di due anni.

Le Parti firmatarie si impegnano a incontrarsi qualora le disposizioni contenute nell’art. 14 del D.Lgs. 276/03 subiscano modificazioni a seguito di provvedimenti integrativi, così come previsto dal comma 12 dell’art. 86 del citato decreto al fine di valutare le modifiche che si rendessero necessarie. Le parti potranno altresì convenire in merito a proposte di modifica avanzate da una o più parti firmatarie.

La presente Convenzione Quadro verrà trasmessa a cura della Provincia di Chieti per la validazione da parte della Regione Abruzzo.

 

Letto, confermato e sottoscritto il 10 ottobre 2006