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Disegno di Legge "Lanzillotta"
Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali
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SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XV LEGISLATURA ———–
N. 772
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(PRODI)
dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
(LANZILLOTTA)
e dal Ministro dello sviluppo economico
(BERSANI)
di concerto col Ministro dell’interno
(AMATO)
col Ministro delle infrastrutture
(DI PIETRO)
e col Ministro per le politiche europee
(BONINO)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 LUGLIO 2006
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Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali
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RELAZIONE
Onorevoli Senatori. – Alla fine degli anni Novanta era stato finalmente avviato un processo di riforma dei servizi pubblici locali, volto ad accrescere l’efficacia dei servizi nel soddisfare i bisogni dei cittadini e ad aumentarne l’efficienza, così da ridurre i costi per le comunità locali. I passaggi fondamentali, che si inserivano in un più generale processo di riforma della regolazione nei settori dei servizi di pubblica utilità, erano costituiti dalle riforme del trasporto pubblico locale, del settore elettrico e del gas naturale, nonché dall’introduzione di incentivi per le trasformazioni delle aziende speciali in Spa, puntando a sviluppare la distinzione di ruoli tra ente locale, che programma e regola il servizio, e azienda, che lo deve gestire su base imprenditoriale, aprendo a forme di concorrenza «nel» mercato e «per» il mercato (affidamento a gara).
Il processo così avviato deve ora
essere sviluppato con una legge di delega sui servizi pubblici locali
che, in attuazione del nuovo dettato costituzionale che attribuisce
allo Stato il compito di promuovere la concorrenza, estenda a tutti i
settori dei servizi pubblici locali l’approccio riformatore e
costruisca una cornice d’insieme coerente per le
sperimentazioni da parte degli enti locali di nuove forme di gestione
dei servizi più vicine ai cittadini e per le iniziative
imprenditoriali delle migliori aziende di servizio.
L’esigenza
di un nuovo approccio riformatore è accentuata
dall’involuzione del processo di riforma registrata negli
ultimi anni. Nella scorsa legislatura, infatti, la maggioranza di
centrodestra, mediante il nuovo articolo 113 del testo unico
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha operato un vero e proprio
ritorno al passato, lasciando solamente come opzionale l’affidamento
a gara del servizio. La predetta disposizione consente sia
l’affidamento diretto a società a capitale misto
pubblico-privato nella quale il socio privato viene scelto attraverso
gara, sia l’affidamento diretto a società a capitale
interamente pubblico controllata dall’ente locale proprietario,
secondo il modello di gestione cosiddetto in house. Il
risultato è la cristallizzazione della situazione esistente e
la sostanziale garanzia delle posizioni di monopolio: ai gestori
pubblici si offre la possibilità di mantenere l’affidamento
diretto protetto, al prezzo di rinunciare a crescere come realtà
imprenditoriali che si misurano a tutto campo; alle imprese private
si offre la possibilità di entrare in una società mista
cui si è assicurata una posizione di monopolio tramite
affidamento diretto, in cambio della rinuncia a veder aprire i
mercati. Resta inoltre un quadro complessivo incoerente, rispetto
alla precedente disciplina. Infine, le scadenze originariamente
previste dal periodo transitorio per i diversi servizi pubblici
locali sono state, recentemente, più volte prorogate, talvolta
in modo confuso, con un generale slittamento in avanti nel tempo di
ogni prospettiva di confronto concorrenziale.
Le
conseguenze di questa situazione sono gravi per i cittadini, per gli
enti locali, per le imprese e, complessivamente, per il sistema
economico italiano. I cittadini vedono svanire la speranza di godere
di servizi di migliore qualità e con costi più bassi
che consentano di ridurre le tariffe e/o i contributi alle aziende (e
quindi l’assorbimento di risorse dai bilanci comunali). Gli
enti locali non possono usufruire dei vantaggi di un mercato aperto
nella scelta del gestore cui affidare il servizio. Le imprese restano
chiuse nei loro confini municipalistici senza possibilità di
crescita industriale. Il sistema economico italiano subisce le
conseguenze delle irrisolte carenze infrastrutturali, nonché
della scarsa qualità e dei prezzi più alti di servizi
che costituiscono importanti input produttivi per le imprese
esposte alla concorrenza internazionale.
Nel
mondo delle aziende locali vi sono, viceversa, energie
imprenditoriali e lavorative, nonché capacità
innovative che devono essere liberate, affinché possano
realizzare un salto di qualità nella fornitura di servizi ai
cittadini e nel sostegno alla competitività del sistema
economico italiano. Al tempo stesso il sistema delle autonomie locali
deve poter disporre di strumenti di programmazione e regolazione
forti che consentano un governo effettivo del territorio,
indirizzando la rete dei servizi a soddisfare le esigenze di crescita
economica e civile delle comunità amministrate.
Si
tratta di andare oltre gli assetti definiti nella XIV legislatura,
per superare le strozzature e le incoerenze dovute all’inerzia
ed ai recenti orientamenti controriformatori e per fornire un quadro
di certezza normativa che consenta agli organi di governo locale di
curare lo sviluppo del proprio territorio e valorizzi le capacità
delle imprese pubbliche e private che operano nel campo dei servizi
locali. La linea deve essere quella di una regolazione forte dei
mercati da parte delle autorità pubbliche, che dia spazio al
confronto concorrenziale e crei occasioni di sviluppo per le imprese
che vogliono crescere e innovare.
La
premessa di un rilancio e di uno sviluppo del processo riformatore
sta nella inequivocabile affermazione che la proprietà delle
reti e degli impianti di servizio pubblico locale deve essere
mantenuta in capo agli enti locali. È questo un presupposto
essenziale per due motivi principali: prima di tutto, perché
la proprietà di reti e impianti garantisce all’ente
locale la possibilità di programmare lo sviluppo delle reti
stesse e quindi di governare il territorio di riferimento; in secondo
luogo, in quanto la proprietà pubblica è essenziale
affinché la concorrenza «per» il mercato possa
svilupparsi correttamente – cioè senza artificiali
«barriere all’entrata» – tra imprese che si
candidano a gestire la rete e a realizzare programmi di investimento
coerenti con gli indirizzi stabiliti dall’ente locale. Al
termine del periodo di affidamento, rete e impianti tornano nella
disponibilità dell’ente locale che può così
procedere al nuovo affidamento.
Venendo
ora alle forme della regolazione, occorre prendere spunto dalla
distinzione, contenuta nel Libro verde sui servizi di interesse
generale, del 27 maggio 2003, fra i «servizi di rilevanza
economica» e quelli «privi di rilevanza economica».
L’attribuzione all’una e all’altra area di una
attività mostra un carattere dinamico ed è connessa
all’evoluzione culturale, economica e tecnologica. I servizi di
interesse economico generale esercitati in ambito locale o che
costituiscono segmenti di dimensione locale di attività
organizzata a livello nazionale (come nel caso della gestione delle
reti di distribuzione locale nel settore dell’energia e del
trasporto pubblico) hanno sempre più assunto rilevanza
economica, rendendo ineludibile l’esigenza di ricorrere al
principio di concorrenza, ai fini dello sviluppo dei servizi mediante
il confronto competitivo fra gli operatori.
In
questo contesto legislativo, complesso e privo di organicità,
il disegno di legge in esame vuole promuovere, mediante la delega al
Governo, il complessivo riordino della disciplina dei servizi
pubblici locali , anche, ove occorra, mediante interventi sul t.u.
enti locali.
Si chiarisce inoltre che i
servizi pubblici locali sono una parte essenziale delle funzioni
fondamentali dei comuni, e che essi sono connotati dal principio di
atipicità e devono rispondere a criteri di proporzionalità,
adeguatezza e commisurazione dei costi alle funzioni, secondo le note
indicazioni dei documenti comunitari in materia di appalti e
concessioni e di partenariato pubblico privato.
L’architrave
della nuova disciplina è costituita dal generale ricorso a
procedure competitive ad evidenza pubblica di scelta del gestore, per
l’affidamento delle nuove gestioni e per il rinnovo delle
gestioni in essere dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica, ad eccezione del servizio idrico, nel rispetto della
disciplina dell’Unione europea in materia di appalti pubblici e
di pubblici servizi.
Il ricorso a forme
diverse di affidamento dei servizi pubblici locali resta, quindi,
consentito solo eccezionalmente, laddove il ricorso a tali soluzioni
sia motivatamente imposto da particolari situazioni di mercato. In
tali casi, peraltro, l’ente locale dovrà anche adottare
e pubblicare secondo modalità idonee il programma volto al
superamento, entro un arco temporale definito, della medesima
situazione di mercato. Su tali scelte si prevedono controlli delle
autorità poste a tutela della concorrenza.
In
particolare, l’eccezionale possibilità di affidamento
diretto in house viene limitata alle sole società
pubbliche partecipate dall’ente locale in possesso dei
requisiti prescritti dall’ordinamento comunitario.
Anche
l’eccezionale possibilità di affidamento a «società
miste», partecipate dall’ente locale, viene circondata da
garanzie, circa la stretta inerenza delle modalità di
selezione e di partecipazione dei soci pubblici e privati agli
specifici servizi pubblici locali oggetto dell’affidamento,
ferma restando la scelta dei soci privati mediante procedure
competitive. Dovranno, inoltre, essere previste norme e clausole
volte ad assicurare un efficace controllo pubblico della gestione del
servizio e ad evitare possibili situazioni di conflitto di
interessi.
La possibilità di
acquisire la gestione di servizi diversi o in ambiti territoriali
diversi da quelli di appartenenza viene esclusa per i soggetti già
affidatari in via diretta di servizi pubblici locali, nonché
per le imprese partecipate da enti locali, che usufruiscano di
finanziamenti pubblici diretti o indiretti, salvo che si tratti del
ristoro degli oneri di servizio relativi ad affidamenti effettuati
mediante gara, sempreché l’impresa disponga di un
sistema certificato di separazione contabile e gestionale.
Il
riordino dei servizi dovrà altresì puntare a favorire
la massima razionalizzazione ed economicità, anche mediante la
gestione integrata di servizi diversi e l’estensione
territoriale della gestione del medesimo servizio.
Il
presente intervento normativo ha l’ambizione di introdurre una
disciplina unitaria per l’affidamento di tutti i servizi
pubblici locali, che dovrà quindi essere armonizzata con le
discipline di settore previste per ciascun servizio pubblico locale,
anche mediante l’univoca indicazione delle norme applicabili in
via generale a tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica
e delle norme di settore, ferme restando la proprietà pubblica
delle reti e degli altri beni pubblici e strumentali, nonché
la gestione pubblica del servizio idrico.
Molta
cura dovrà essere dedicata alla disciplina transitoria
mediante il progressivo allineamento delle diverse gestioni in essere
alla nuova normativa. In particolare si prevede che le gestioni
dirette ormai in essere proseguano fino alla naturale scadenza, senza
poter essere però prorogate o rinnovate. Naturalmente, il
soggetto affidatario diretto potrà concorrere, così
come ogni altro operatore, alla gara volta ad affidare il medesimo
servizio mediante sistema di scelta competitiva. Tale possibilità
scadrà, peraltro, al termine di un congruo periodo
transitorio, che viene fissato al 31 dicembre 2011. Sarà
quindi cura dell’affidatario diretto sollecitare il comune ad
indire la procedura concorsuale entro il predetto
termine.
Infine, si prevede di limitare i
casi di gestione del servizio pubblico locale in regime di esclusiva,
alla stregua di un criterio di proporzionalità e sussidiarietà
orizzontale, dovendo l’ente locale motivare la razionalità
economica del denegato accesso al mercato. Ciò dovrà
comportare la liberalizzazione delle attività economiche di
prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale
compatibili con lo svolgimento del servizio pubblico locale, che a
propria volta dovrà continuare ad essere connotato dalle
garanzie di universalità ed accessibilità.
Il
disegno di legge delega, altresì, il Governo ad adottare uno o
più decreti legislativi in materia di tutela degli utenti dei
servizi pubblici locali.
Si prevede, al
riguardo, che ogni gestore debba adottare una carta dei servizi
concordata con le associazioni dei consumatori e delle imprese
interessate all’utenza del servizio, che indichi anche le
modalità d’accesso alle informazioni garantite, le
modalità per porre reclamo, le modalità per adire le
vie conciliative e giudiziarie, nonché i livelli minimi
garantiti per ciascun servizio e le modalità di ristoro
dell’utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale
o parziale del corrispettivo versato, in caso di
inottemperanza.
Il permanere
dell’affidamento del servizio sarà quindi condizionato
all’adozione ed al rispetto della carta, nonché al
positivo riscontro degli utenti, che dovrà risultare
dall’esame dei reclami e dall’effettuazione di sondaggi
di mercato, connotati da garanzie di obbiettività, sotto la
vigilanza dell’ente locale e delle autorità nazionali di
regolazione.
Dal presente disegno di legge non derivano nuovi oneri o minori entrate a carico della finanza pubblica, essendo previste misure che non comportano nuove o maggiori attività amministrative, nè richiedono l’istituzione di nuovi organi o competenze, e non essendo previsti nè incentivi di alcun tipo, nè misure fiscali.
In particolare, i
compiti di gestione delle procedure di affidamento dei servizi locali
e di vigilanza sul rispetto delle norme di tutela degli utenti, già
rientrano nelle ordinarie competenze degli uffici pubblici
competenti, che vi faranno, quindi, fronte con le ordinarie dotazioni
organiche, strumentali e finanziarie.
Gli
ulteriori previsti compiti di verifica del grado di soddisfacimento
degli utenti sono espressamente posti dalla norma a carico del
gestore che vi dovrà quindi far fronte nell’ambito della
propria organizzazione imprenditoriale e delle proprie strategie
d’impresa, senza poter pertanto «ricaricare» le
spese sul contratto di servizio stipulato con l’ente
locale.
Al
contrario, il previsto ricorso a procedure competitive di scelta
della migliore offerta, unitamente alla prevista apertura alla libera
concorrenza di fasce di mercato, potrà ragionevolmente
determinare non solo una maggiore soddisfazione dei cittadini utenti,
ma anche una più razionale gestione del servizio, alleviando i
relativi oneri pubblici, nonché un aumento del fatturato del
settore, con maggiori introiti anche per le finanze pubbliche.
(Finalità e ambito di applicazione)
1. La presente legge provvede al riordino della normativa nazionale che disciplina l’affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali, al fine di favorire la più ampia diffusione dei princìpi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale di rilevanza economica in ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere e) ed m), della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i princìpi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione.
2. Costituisce funzione fondamentale di
comuni, province e città metropolitane individuare, per quanto
non già stabilito dalla legge, le attività di interesse
generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare
la soddisfazione dei bisogni degli appartenenti alla popolazione
locale, in condizioni di generale accessibilità fisica ed
economica, di continuità e non discriminazione e ai migliori
livelli di qualità e sicurezza, ferma la competenza della
regione quando si tratti di attività da svolgere unitariamente
a dimensione regionale.
3. Le finalità
pubbliche proprie delle attività di cui ai commi l e 2 sono
perseguite, ove possibile, attraverso misure di regolazione, nel
rispetto dei princìpi di concorrenza e di sussidiarietà
orizzontale. Gli interventi pubblici regolativi pongono all’autonomia
imprenditoriale e alla libertà di concorrenza delle imprese i
soli limiti necessari al perseguimento degli interessi generali, nel
rispetto del principio di proporzionalità.
4.
Qualora siano imposti alle imprese obblighi di servizio pubblico che
impediscano la copertura integrale dei costi e l’utile
d’impresa, devono essere previste le necessarie misure
compensative.
(Delega per la riforma dei servizi
pubblici
locali)
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di servizi pubblici locali, anche, ove occorra, modificando l’articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che l’affidamento delle nuove gestioni ed il rinnovo delle gestioni in essere dei servizi pubblici locali di rilevanza economica debba avvenire mediante procedure competitive ad evidenza pubblica di scelta del gestore, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di appalti pubblici e di servizi pubblici, fatta salva la proprietà pubblica delle reti e degli altri beni pubblici strumentali all’esercizio, nonché la gestione pubblica delle risorse e dei servizi idrici;
b)
consentire eccezionalmente l’affidamento a società a
capitale interamente pubblico, partecipata dall’ente locale,
che abbia i requisiti richiesti dall’ordinamento comunitario
per l’affidamento in house;
c)
consentire eccezionalmente l’affidamento diretto a società
a partecipazione mista pubblica e privata, ove ciò reso
necessario da particolari situazioni di mercato, secondo modalità
di selezione e di partecipazione dei soci pubblici e privati
direttamente connesse alla gestione ed allo sviluppo degli specifici
servizi pubblici locali oggetto dell’affidamento, ferma
restando la scelta dei soci privati mediante procedure competitive e
la previsione di norme e clausole volte ad assicurare un efficace
controllo pubblico della gestione del servizio e ad evitare possibili
conflitti di interesse;
d)
prevedere che l’ente locale debba adeguatamente motivare le
ragioni che, alla stregua di una valutazione ponderata, impongono di
ricorrere alle modalità di affidamento di cui alle lettere b)
e c), anziché alla modalità di cui alla lettera
a), e che debba adottare e pubblicare secondo modalità
idonee il programma volto al superamento, entro un periodo di tempo
definito, della situazione che osta al ricorso a procedure ad
evidenza pubblica, comunicando periodicamente i risultati raggiunti a
tale fine. In particolare, prescrivere che per giungere alla
constatazione della necessità di gestione diretta sia adottata
una previa analisi di mercato, soggetta a verifica da parte delle
Autorità nazionali di regolazione dei servizi di pubblica
utilità competenti per settore, ovvero, ove non costituite,
dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato,
ove si dimostri l’inadeguatezza dell’offerta privata. Le
società di capitali cui sia attribuita la gestione ai sensi
della lettera b) non possono svolgere, nè in via
diretta, nè partecipando a gare, servizi o attività per
altri enti pubblici o privati;
e)
escludere la possibilità di acquisire la gestione di servizi
diversi o in ambiti territoriali diversi da quello di appartenenza,
per i soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non
affidati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nonché
per le imprese partecipate da enti locali, affidatarie della gestione
di servizi pubblici locali, qualora usufruiscano di forme di
finanziamento pubblico diretto o indiretto, fatta eccezione per il
ristoro degli oneri connessi all’assolvimento degli obblighi di
servizio pubblico derivanti dalla gestione di servizi affidati
secondo procedure ad evidenza pubblica, ove evidenziati da sistemi
certificati di separazione contabile e gestionale;
f)
individuare le modalità atte a favorire la massima
razionalizzazione ed economicità dei servizi pubblici locali,
purché in conformità alla disciplina adottata ai sensi
del presente articolo, anche mediante la gestione integrata di
servizi diversi e l’estensione territoriale della gestione del
medesimo servizio;
g)
armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai
diversi servizi pubblici locali, individuando in modo univoco le nome
applicabili in via generale per l’affidamento di tutti i
servizi pubblici locali di rilevanza economica ed apportando le
necessarie modifiche alla vigente normativa di settore in materia di
rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia
di acqua, fermo restando quanto previsto dalla lettera a);
h)
disciplinare la fase transitoria, ai fini del progressivo
allineamento delle gestioni in essere alla normativa adottata ai
sensi delle lettere precedenti, prevedendo, se necessario, tempi e
modi diversi per la progressiva applicazione della normativa così
risultante a ciascun settore;
i)
prevedere che gli affidamenti diretti in essere debbano cessare alla
scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo;
l)
consentire ai soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali
di concorrere, fino al 31 dicembre 2011, all’affidamento,
mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico
servizio già affidato;
m)
limitare, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà
orizzontale e di razionalità economica del denegato ricorso al
mercato i casi di gestione in regime d’esclusiva dei servizi
pubblici locali, liberalizzando le altre attività economiche
di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale
compatibili con le garanzie di universalità ed accessibilità
del servizio pubblico locale affidato ai sensi delle lettere
precedenti.
2. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi.
(Delega per l’adozione di misure finalizzate alla tutela degli utenti dei servizi pubblici locali)
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di tutela degli utenti dei servizi pubblici locali, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che ogni soggetto gestore di servizio pubblico locale debba tempestivamente pubblicizzare mediante mezzi idonei, a pena di revoca dell’affidamento, una carta dei servizi resi all’utenza, adottata in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, che indichi anche le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per porre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie, nonché i livelli minimi garantiti per ciascun servizio e le modalità di ristoro dell’utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;
b)
prevedere che il permanere dell’affidamento sia condizionato al
positivo riscontro degli utenti, che dovrà essere
periodicamente verificato mediante l’esame dei reclami e
mediante indagini e sondaggi di mercato, anche a campione, effettuati
a cura e spese del gestore secondo modalità prefissate idonee
a garantirne l’obiettività;
c)
prevedere forme di vigilanza, anche delle autorità nazionali
di regolazione, sull’adozione, sull’idoneità e sul
rispetto della carta dei servizi e sull’effettuazione dei
sondaggi e delle indagini di mercato, adottando tutte le misure
idonee a garantire il rispetto della normativa emanata ai sensi delle
lettere precedenti;
d)
armonizzare la nuova normativa con la disciplina vigente in materia
di tutela dei consumatori e con quella di settore applicabile ai
diversi servizi pubblici locali, in modo da aumentare, senza in alcun
caso ridurre, il previgente livello di tutela degli utenti in materia
di accessibilità, sicurezza, continuità, qualità
e trasparenza di condizioni del servizio;
e)
rafforzare i poteri di vigilanza delle Autorità di regolazione
dei servizi di pubblica utilità competenti per settore, al
fine di garantire la promozione e la tutela della concorrenza e i
diritti dei consumatori e degli utenti.
2. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma l, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi.