
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
Accertato che nel Bilancio di Previsione 2010 è stata stanziata la somma di Euro 15.000,00, quale contributo in conto interesse per
l'anticipazione della cassa integrazione guadagni ai lavoratori residenti nel
Comune di Atessa al fine di assicurare il reddito in attesa dell'erogazione
dell'indennità da parte dell'INPS;
Ritenuto doversi provvedere in merito;
Visto l’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18
agosto 2000;
Visti i pareri favorevoli:
- del responsabile del
servizio interessato in ordine alla regolarità
tecnica;
- del responsabile di
Ragioneria in ordine alla regolarità contabile;
Ritenuta
l’urgenza di dare corso al presente atto deliberativo ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 18 08 2000, n. 267;
Su relazione dell’Assessore al
ramo;
Con voti unanimi e palesi
1. di approvare lo schema di Disciplinare allegato
denominato " Anticipazione sostegno al reddito", valutandolo
strumento idoneo e opportuno a sostenere il reddito delle famiglie dei
lavoratori residenti in Atessa provenienti dalle suddette aziende in crisi;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del 2° Settore
per gli opportuni adempimenti consequenziali quali l'accordo con l'INPS per
regolamentare il rapporto collaborativo
(certificazione degli aventi diritto, modalità di compensazione ecc.),
l'individuazione dei dipendenti per la gestione delle domande e relative
modalità di presentazione e tutte le altre funzioni connesse all'espletamento
del servizio;
3. la spesa di farà carico al Cap. 188100
"Spese sostegno al reddito anticipazione alla cassa integrazione"
uscita bilancio 2010;
4. di
comunicare la presente deliberazione alle OO.SS.
CGIL, CISL, UIL , UGL e Pensionati;
5. di dichiarare , unanime, il
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.
Lgs. 18 08 2000, n. 267.
--- Allegato ---
COMUNE DI ATESSA
DISCIPLINARE
ANTICIPAZIONE SOSTEGNO AL REDDITO
Articolo 1- oggetto -
Ai lavoratori residenti nel Comune di Atessa
viene concessa una anticipazione della Cassa integrazione guadagni
straordinaria, ordinaria e di disoccupazione al fine di assicurare continuità
di reddito alle persone in attesa dell'erogazione della indennità da parte
dell'INPS.
Articolo 2 - modalità -
Il servizio è attivato su presentazione da parte del lavoratore di copia della richiesta di Cassa Integrazione speciale, ordinaria o
disoccupazione, inviata agli Uffici competenti dall'Azienda o, nei casi di
procedure concorsuali, dal Commissario Straordinario o dal Curatore
Fallimentare.
Articolo 3 - Cassa Integrazione Guadagni
Ordinaria -
Cause di
ricorso alla CIG Ordinaria:
A differenza della CIGS, la Cassa Integrazioni Guadagni
Ordinaria viene attivata nei casi individuati dall'art. 1 L.
20-5-1975 n. 164 di contrazione o sospensione dell'attività produttiva, dovuti
a:
a) ragioni aziendali dovute ad eventi transitori e non
imputabili all'imprenditore o ai dipendenti;
b) crisi temporanee di mercato;.
L'attivazione dell'intervento dell'INPS spetta all'azienda, la quale effettua la relativa richiesta all'INPS entro 25 giorni
dalla fine del periodo di paga.
Aziende
interessate alla CIGO (art. 1, D. Lgs. 788/45; art.
3, c.1, L.240/84):
• Aziende del settore
industriale, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati;
• Società cooperative di
produzione e lavoro esercenti attività industriale;
• Industrie boschive, forestali e del
tabacco;
• Cooperative
agricole e loro consorzi che trasformano manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici ricavati
prevalentemente dalla coltivazione di propri fondi, dalla silvicoltura e
dall'allevamento del bestiame;
• Imprese addette al noleggio e
distribuzione dei film, imprese che svolgono attività di sviluppo e stampa di
pellicole;
• Aziende addette
alla frangitura delle olive per conto terzi in quanto qualificate come
industriali;
• Imprese produttrici di calcestruzzo
preconfezionato;
• Imprese addette agli impianti
elettrici e telefonici;
• Aziende che operano nei settori dell'istallazione di impianti anche ferroviari, che effettuano attività connesse alla costruzione di opere di natura edile e non di "rifinitura" di opere già costruite.
Lavoratori
interessati (art. 1 D.Lgs. Lgt. 788/45; art 14, c.2, L223/91
Circ. INPS 13/03/2006 n.41 :
Operai,
impiegati, quadri assunti:
• a tempo determinato (e )o
indeterminato;
• assunti con contratti stagionali;
• con contratto di lavoro part-time;
• lavoratori neoassunti in periodo di
prova;
• dipendenti dell'appaltatore , nei casi di contratti d'appalto;
• assunti con contratto di inserimento (in coerenza con la disciplina applicata
precedentemente ai Contratti Formazione Lavoro);
Documentazione:
Il lavoratore dovrà presentare allo sportello del Comune di Atessa, preposto al servizio, la seguente documentazione:
1. richiesta di anticipazione e tipologia indennità;
2. accordo
sindacale, copia ultima busta paga;
3. mandato
all'incasso non appena l'INPS eroga la indennità;
4. obbligo da parte del lavoratore (Azienda) di comunicare
ogni variazione della sua attività lavorativa o contributiva:
Modalità di erogazione dell'anticipazione :
Verrà anticipato tutto l'importo della indennità o
percentualizzata al massimo.
Articolo 4 - Cassa Integrazione Guadagni
Straordinaria -
Cause di
ricorso alla CIGS:
1. Crisi aziendale, economica settoriale o locale, (art. 1, c. 5, L.223/91; DM 18/12/2002);
2. Processi
di ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione
aziendale (art. 3, c.3, L.
675/77; art. 1,
c. 2 L.223/91, DM 20/08/2002);
3. Procedure
concorsuali (art. 3, L.223/91).
Aziende
interessate alla CIGS:
• Imprese
industriali, comprese quello edili e lapidee (L.77/63,
164/75, art. 8 L.1115/68);
• Imprese artigiane, comprese quelle
edili e lapidee solo in conseguenza della CIGS
concessa all'impresa committente che esercita l'influsso
gestionale prevalente (art 12, c. 1, L.223/91);
• Imprese commerciali con più di 200
dipendenti (art. 12 , c. 3, L.223/91),
art 2, c. 523 L.244/2007);
• Aziende appaltatrici di servizi di
mensa se effettuano prestazioni ridotte a causa della
crisi dell'impresa appaltante che si trova in CIGO o CIGS
(art. 23 L.155/81);
• Aziende appaltatrici di servizi di
pulizia se l'impresa appaltante è soggetta a CIGS (art. 1,
c.7, DL 299/94 convertito in L.451/94);
• Imprese cooperative
di lavorazione di prodotti agricoli e zootecnici (art. 3, L.240/84);
• Cooperative di produzione e lavoro;
• Imprese editrici e
stampatrici di giornali quotidiani e periodici e agenzie di stampa a diffusione
nazionale (art. 35 L.416/81);
• Agenzie di viaggi e
turismo con più di 50 dipendenti (art. 2, c. 523, L.244/07);
• Imprese di vigilanza con più di 50 dipendenti (art. 2, c. 523, L.240/07).
Lavoratori interessati (art. 14, c.2,
L223/91):
• Operai;
• Impiegati;
• Quadri.
Documentazione:
Il lavoratore dovrà presentare allo sportello del Comune di Atessa, preposto al servizio, la seguente documentazione:
1. richiesta di anticipazione;
2. tipologia indennità;
3. lettera inviata dal responsabile delle diverse procedure
concorsuali;
4. accordo
sindacale;
5. copia
ultima busta paga;
6. mandato
all'incasso non appena l'INPS eroga la indennità;
7. obbligo da parte del lavoratore (Azienda) di comunicare ogni
variazione della sua attività lavorativa o contributiva.
Modalità di erogazione dell'anticipazione:
Verrà anticipato tutto l'importo della indennità o
percentualizzata al massimo.
Articolo 5 - Sostegno al reddito in deroga
Legislazione
vigente per l'attivazione degli ammortizzatori sociali in deroga
• L.
n. 2/2009 art. 19 e s.m.i.
• L.
n. 33/2009
• L.
n. 203/2008 art. 2 c.36
• L.
n. 160/1988
• L.
n. 236/93
• Accordo sottoscritto tra il Governo e
le Regioni il 12.2.2009
• Accordo sottoscritto tra il Ministero
del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e la Regione Abruzzo il 17.4.2009
• Accordo quadro tra la Regione Abruzzo
e le Parti Sociali del 20.5.2009
Individuazione
dei lavoratori interessati al ricorso degli ammortizzatori in deroga
Sono interessati, tutti i lavoratori subordinati ovvero i dipendenti di
tutte le imprese operanti in tutti i settori produttivi con contratto di lavoro
a tempo indeterminato, determinato, gli apprendisti ed i lavoratori
somministrati di cui all'art. 19 della L.2/2009 e s.m.i. ammessi ai trattamenti in
deroga di Cassa integrazione guadagni, di mobilità previsti dalla vigente
normativa nazionale o sospesi o ad orario ridotto dal 12.4.2009 dipendenti da
datori di lavoro titolari di unità operative anche artigiane e cooperative non
rientranti nei requisiti d'accesso previsti nella legislazione ordinaria nonché
per i casi previsti nell'accordo quadro sottoscritto il 20.5.2009 tra la
Regione Abruzzo e le parti sociali.
Modalità di erogazione dell'anticipazione:
l’anticipo viene corrisposto fino al pagamento della
indennità.
Al fine di monitorare l'andamento dell'istituto previsto nel presente
accordo, nella necessità di apportare eventuali modifiche ed integrazione e per
prevenire fasi di attesa nell'erogazione delle
anticipazione previste, le parti si incontreranno una volta al mese a partire
dal mese di Giugno.
Nel caso in cui il numero delle richieste dei lavoratori dovessero determinare l'esaurimento delle risorse messe attualmente a disposizione del Comune di Atessa, le parti si incontreranno tempestivamente in modo da definire eventuali ulteriori risorse ritenute necessarie da mettere a disposizione dell'istituto oggetto del presente accordo.