Intervento di
Giuseppe VISCO Responsabile provinciale uffici immigrati della CGIL di Chieti
al convegno: “IMMIGRAZIONE, LAVORO E CITTADINANZA”
che si è tenuto a Lanciano il 18 maggio 2007.
= = = = = = = =
Nel corso degli ultimi 10 anni si è registrato un notevole aumento della popolazione proveniente da paesi extra comunitari e contemporaneamente sono aumentati anche gli interventi legislativi volti a regolarne il flusso. Tali interventi hanno avuto diversi orientamenti: si è partiti verso la fine degli anni novanta da un approccio solidaristico e incentrato sulle politiche di integrazione per passare solo dopo pochi anni ad un approccio restrittivo e di rigido controllo dei flussi per poi tornare in quest’ultimo anno ad una visione solidaristica favorita anche dal recepimento di alcune direttive comunitarie in tema di immigrazione.
L’accoglienza che abbiamo saputo dare agli immigrati è stata disordinata. Anziché una progressiva integrazione gli extracomunitari hanno più delle volte trovato emarginazione, lavoro nero e clandestinità. E’ necessario sviluppare la consapevolezza che i processi migratori possono costituire un arricchimento sia per chi ospita che per chi emigra.
Il flusso immigratorio nel nostro paese è oggi di notevole consistenza ed è destinato a rafforzarsi, si tratta di un processo irreversibile in quanto la mobilità dei fattori di produzione, quella della forza lavoro deve essere liberalizzata senza esitazioni, abolendo tutti i vincoli ingiustificati se si vuole garantire la sostenibilità dello sviluppo globale. I movimenti migratori sono infatti un formidabile strumento di perequazione distributiva e restrizioni ingiustificate di altro tipo, amministrative o poliziesche, rischiano di frenare lo sviluppo dei paesi che le pongono per le carenze di mano d’opera che possono determinare.
Una buona politica di integrazione si realizza anche attraverso la facilitazione dell’accesso alle prestazioni sociali garantite dal nostro sistema di Welfare, nonché attraverso l’ampliamento delle stesse.
Nel mio intervento vi parlerò di alcune delle prestazioni più comunemente richieste dagli immigrati e del ruolo che svolgono e posso svolgere gli enti di patronato e le Istituzioni con le loro reti dei servizi in merito all’acceso a tali prestazioni.
E’ utile effettuare una prima distinzione tra le varie prestazioni e più precisamente tra prestazioni a sostegno del reddito e prestazioni assistenziali
Tra le prestazioni a sostegno del reddito abbiamo: gli assegni per il nucleo familiare, le indennità di disoccupazione, l’indennità di Mobilità, le prestazioni di malattia e quelle di maternità.
Tra le prestazioni assistenziali abbiamo: l’assegno sociale, le prestazioni per gli invalidi civili, l’assegno per le famiglie con tre figli minori, contributi per l’affitto della casa di abitazione.
Innanzitutto bisogna dire che non tutte queste prestazioni sono accessibili alla generalità degli immigrati. Infatti in un primo momento il legislatore aveva previsto che gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore all’anno fossero equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle prevvidenze e delle prestazioni di assistenza sociale, ma l’art. 80, comma 19 della legge numero 388 del 2000 (entrata in vigore il primo gennaio 2001) ha poi previsto che solo gli stranieri titolari di carta di soggiorno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno, siano equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, ivi incluse, tra le altre, quelle previste in favore di sordomuti, ciechi civili ed invalidi civili.
L’Inps ha chiarito con una propria circolare che “questo intervento normativo di natura restrittiva, finalizzato a circoscrivere la concessione di prestazioni economiche ai soli titolari di carta di soggiorno, trova applicazione solo a far data dal primo gennaio 2001. Quindi le domande di prestazioni sociali anteriori a tale data presentate da cittadini extracomunitari sprovvisti di carta di soggiorno possono trovare accoglimento solo limitatamente al periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda e il 31 dicembre 2000.
Discorso diverso per i cittadini dell’Unione Europea residenti in Italia i quali sono equiparati totalmente agli italiani per quanto riguarda l’accessibilità a tutte le prestazioni sociali.
Vi sono tuttavia anche Sentenze della Corte Costituzionale che hanno dichiarato illegittimi alcuni interventi legislativi discriminatori nei confronti degli immigrati in merito all’accesso alle prestazioni di assistenza sociale. Un esempio è la sentenza n. 432 del 2 dicembre 2005 con la quale la Corte Costituzionale, grazie ad un ricorso proposto dalla Cgil Lombardia contro la Regione Lombardia, ha stabilito che il diritto alla circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico di linea della Lombardia deve valere anche per gli extracomunitari invalidi civili totali mentre la Legge Regionale escludeva questa particolare categoria di immigrati dalla fruizione di tale prestazione.
Un discorso a parte meritano gli Assegni per il nucleo familiare. Hanno diritto a tale prestazione i nuclei familiari dei lavoratori dipendenti, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente (disoccupazione, mobilità e cassa integrazione) senza alcuna distinzione tra cittadini italiani e stranieri. Vi è tuttavia da segnalare una particolarità che riguarda i cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea e alcuni cittadini di Stati extracomunitari con i quali l’Italia ha stipulato apposite convenzioni internazionali in virtù delle quali devono essere computati tra i componenti del nucleo familiare i congiunti residenti all’estero.
Pertanto ad un lavoratore o pensionato extracomunitario non appartenente ad uno dei seguenti stati: Capo Verde, Serbia, Montenegro, Bosnia, Croazia Macedonia, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, San Marino, Tunisia (limitatamente per quest’ultima, ad un numero di figli non superiore a quattro), Usa, Canada, Norvegia ed Uruguay, gli sarà riconosciuto un importo dell’assegno per il nucleo familiare corrispondente al numero di componenti della propria famiglia (moglie, figli minorenni e maggiorenni entro il ventunesimo anno di età se studenti) residenti in italia e non nel proprio paese.
L’art. 1 comma 2 del DPR n. 394/99 esclude, a partire dal 19/11/1999, la necessità della verifica della reciprocità per gli stranieri titolari della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Di conseguenza l’ANF per costoro dovrebbe prescindere dalla presenza o meno in Italia dei familiari. Con msg n. 12/2000 l’Inps chiarisce però che “l’esclusione dell’accertamento in parola riguarda esclusivamente i diritti civili e non anche le prestazioni” e, confortato da conforme parere ministeriale, con il successivo msg n. 365/2000, ribadisce che ai fini dell’individuazione dei componenti il nucleo familiare, non fanno parte del nucleo stesso il coniuge e i figli equiparati di cittadino straniero che non abbia la residenza nel territorio italiano, salvo che nello stato di cui lo straniero è cittadino non sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani, ovvero sia stata stipulata una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia.
L’Assegno per il nucleo familiare può essere chiesto e ottenuto da un cittadino straniero anche se il familiare per cui si richiede il trattamento non ha la residenza anagrafica in Italia. E’ sufficiente, infatti, che la famiglia abbia nel nostro paese il centro dei propri legami affettivi, derivanti dallo svolgersi della vita quotidiana di relazione.
In base a questo principio la Cassazione, con la sentenza n. 16795/2004, ha riconosciuto ad un lavoratore albanese il diritto all’anf fin dal momento in cui la moglie e la figlia minore avevano fatto ingresso in Italia ed erano state sistemate presso un centro di raccolta, senza dover aspettare, ai fini del riconoscimento, il giorno in cui era poi avvenuta l’iscrizione anagrafica dei familiari.
Per quanto riguarda le Colf e Badanti che hanno ottenuto il permesso di soggiorno attraverso la regolarizzazione del 2002 l’Inps ha chiarito che il contributo forfetario versato per la regolarizzazione è valido ai fini del riconoscimento del diritto all’Anf per il periodo compreso tra il 10/06/2002 e il 9/9/2002, pertanto dato che possono essere richiesti anf in arretrato per un periodo massimo di 5 anni chi alla luce di questo riconoscimento ne ha diritto e non l’ha percepito deve affrettarsi a richiederlo in quando dopo il 9/9/2007 non potrà più farlo.
Per gli extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale non spetta l’assegno al nucleo familiare anche se sono fatte salve le situazioni eventualmente tutelate da apposite convenzioni bilaterali in materia.
Uno dei fenomeni che pongono non pochi problemi per l’erogazione dell’Anf è quello della poligamia. La religione musulmana la consente e sono numerosi gli immigrati con tale credo religioso occupati in Italia. A tale proposito l’Inps ha stabilito che qualora emerga che due o più mogli facciano parte del nucleo familiare del lavoratore, dovrà essere presa in considerazione solo quella che risulti la prima in ordine di tempo. Conseguentemente , fra i redditi del nucleo familiare saranno conteggiati unicamente quelli della prima moglie. Atteggiamento analogo viene tenuto riguardo all’assegno per congedo matrimoniale.
Tra le prestazioni alle quali gli immigrati accedono più frequentemente abbiamo le indennità di disoccupazione ordinaria e con requisiti ridotti.
L’inps con circolare n. 123/99, ricorda che, ai sensi della legge 286/98 agli extracomunitari con permesso di soggiorno non spettano le indennità di disoccupazione. Viceversa, ai titolari di permesso di soggiorno di altro tipo competono le prestazioni di disoccupazione alle stesse condizioni dei cittadini italiani, anche nel caso in cui gli interessati abbiano conservato la residenza nel paese di origine. In tale ipotesi, i periodi in cui i lavoratori siano rientrati nel paese nel quale hanno conservato la residenza, non essendo possibile verificare lo stato di disoccupazione, devono essere considerati non indennizzabili ai fini del computo delle giornate spettanti a titolo di prestazione di disoccupazione.
Da questa breve disamina di alcune delle prestazioni sociali più comuni abbiamo potuto constatare come numerosi sono i distinguo e le eccezioni che caratterizzano l’accesso a tali prestazioni per i cittadini immigrati.
Per favorire una piena e duratura integrazione dei cittadini stranieri nel nostro paese è necessario da un lato porre in essere interventi legislativi volti ad armonizzare e ad estendere l’accesso alle prestazioni sociali per gli immigrati alle stesse condizioni di quelle riservate ai cittadini italiani e dall’altro facilitarne l’accesso attraverso un’adeguata promozione delle tutele garantite dal nostro sistema di Stato sociale.
In quest’ultimo caso un ruolo cruciale può essere giocato dagli enti di Patronato. La legge 152 del 27 aprile 2001 di riforma dei patronati, ha aggiornato la disciplina degli Istituti di Patronato e di assistenza sociale riconoscendoli come “persone giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio di pubblica utilità”. Questa legge rappresenta un’importante tappa nel percorso di modernizzazione dello Stato, fissa nuove regole di espletamento del servizio, amplia l’area di intervento a nuove attività precedentemente non previste per gli Istituti di Patronato.
I Patronati oltre a realizzare l’attività di assistenza, tutela e consulenza sul piano previdenziale possono svolgere attività finalizzate alla diffusione della conoscenza della legislazione, alla promozione dell’interesse dei cittadini in materia di sicurezza sociale, previdenza, lavoro, mercato del lavoro, risparmio previdenziale, diritto di famiglia e delle successioni. Inoltre la possibilità affidata dalla legge dall’11 dicembre 2006 agli immigrati di poter presentare la domanda di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno e della carta di soggiorno attraverso l’assistenza e l’intermediazione degli Istituti di Patronato consente agli immigrati di entrare in alcuni casi per la prima volta in contatto con una realtà, quella dei patronati, da loro precedentemente ignorata o poco frequentata che in virtù di quanto detto in precedenza favorisce sicuramente una maggiore consapevolezza e conoscenza dei propri diritti e dei mezzi in possesso per usufruirne e tutelarli.
Ma un ruolo non certo di secondo piano deve essere svolto anche dalle Istituzioni e dalle loro strutture di servizi come ad esempio i centri per l’impiego e gli sportelli di assistenza agli immigrati che insieme alle varie realtà del volontariato e ai patronati possono costituire una vera e propria rete di servizi per gli immigrati con le Istituzioni a capo della rete.
Per fare un esempio concreto un servizio che potrebbero svolgere i centri per l’impiego è quello di comunicare a tutti gli immigrati iscritti che ne abbiano i requisiti la scadenza per la presentazione della domanda di disoccupazione con i requisiti ridotti che va presentata ogni anno entro il 31 marzo invitando l’immigrato a rivolgersi o direttamente presso la sede Inps territorialmente competente o presso uno qualsiasi dei patronati abilitati a fornire tale tipo di assistenza.
Per concludere spero che il mio intervento possa aver dato almeno un piccolo contributo alla comprensione delle problematiche connesse alla tutela degli immigrati e delle difficoltà che essi spesso incontrano per far valere i propri diritti che in molti casi vengono loro negati.
Per garantire un sviluppo sostenibile, che sia in grado cioè di soddisfare le esigenze del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le loro esigenze, è necessario rimuovere gli ostacoli ingiustificati alla libera circolazione delle persone, ma ciò deve essere necessariamente accompagnata da un’adeguata politica di accoglienza e integrazione nel rispetto delle regole in uso in ciascun Paese in cui si sceglie di risiedere e con la convinzione che si è cittadini di uno solo Paese: il Mondo
Grazie per l’ascolo.